Il permesso per motivi personali o familiari è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA dagli artt. 15/2 e 19/7 del CCNL comparto Scuola.
- L’art. 15, comma 2 del CCNL comparto Scuolaprevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, (solo) i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
- Il comma 7 dell’art. 19 prevede che al personale assunto a tempo determinato sono attribuiti sei giorni di permessi non retribuiti per le stesse motivazioni previste dall’art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione).
Il permesso per motivi personali o familiari non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”, trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell’Istituzione scolastica.
La norma infatti riconosce al lavoratore uno specifico diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per motivi familiari o personali, senza in alcun modo prevedere, direttamente o indirettamente, alcuna possibilità del datore di lavoro pubblico di impedire, limitare o solo di ritardare l’esercizio di questo diritto, anche in presenza di particolari e rilevanti ragioni organizzative e funzionali.
Inoltre, il dirigente non può in nessun caso rifiutare il permesso ritenendo futili i motivi a supporto della richiesta. Non compete infatti all’Amministrazione ritenere “validi” o meno i motivi personali o familiari indicati dal dipendente.
Pertanto, il dirigente si deve limitare ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna discrezionalità, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma (accertarsi della presentazione da parte del dipendente dell’idonea documentazione anche autocertificata a giustificazione dell’assenza)
Ma quali sono i motivi familiari o personali per cui è possibile chiedere il permesso?
Relativamente ai motivi che possono giustificare la richiesta del permesso da parte del dipendente, l’art. 15, comma 1 del CCNL Scuola fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.
Tali esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono comunque al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.
Di conseguenza i motivi possono essere diversi e di varia natura. Facciamo qualche esempio:
- nascita del proprio figlio,
- testimonianza giudiziale non resa in favore dell’amministrazione,
- visite specialistiche, testimone di nozze o matrimonio di un familiare o di un amico,
- accompagnamento di un familiare dal dentista, ad una visita medica, all’aeroporto,
- effettuazione di un trasloco o più semplicemente prestare assistenza ad un parente o andare a trovare la propria figlia in altra città.
- ecc.
Tale permesso può essere altresì fruito in quei casi eccezionali, involontari e imprevedibili: es. presenza di ghiaccio o neve, oppure la foratura della gomma dell’auto, lo sciopero o un guasto dei mezzi di trasporto, comunque per tutte quelle cause non imputabili al dipendente che non permettono di raggiungere la sede di servizio per l’intera giornata mentre la scuola è aperta e si svolgono le normali attività di servizio e di insegnamento.
Come bisogna “giustificare” il permesso?
Il dipendente può produrre anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante i motivi a supporto della richiesta tenendo presente che non tutti i motivi familiari o personali possono essere documentati o certificati.
Per queste ragioni a tali permessi non può essere applicato l’art. 71 del DPR 445/2000 che indica che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Di conseguenza per “autocertificazione” deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.