debito, istanzeL’opportunità riguarda coloro che, tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, sono decaduti dal piano di ammortamento delle somme dovute in base ad alcuni istituti deflativi.

 

Termini e modalità degli adempimenti necessari per essere riammessi al beneficio della rateazione. Questo il contenuto della circolare 41/E del 3 ottobre 2016, indirizzata ai contribuenti che, avendo optato per il pagamento a rate delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di adesione all’avviso di accertamento, al pvc o all’invito a comparire, sono poi decaduti dall’agevolazione nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, per non aver rispettato le scadenze programmate.

 

La nuova chance è arrivata con l’articolo 13-bis, comma 3, del Dl 113/2016, secondo cui il debitore decaduto può ottenere “a semplice richiesta”, da presentare a pena di decadenza entro il 20 ottobre 2016 (sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione 160/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto), la concessione di un nuovo piano anche se, al momento dell’istanza, le rate scadute non siano state saldate.

 

Chi sono gli interessati

 

Possono accedere al nuovo piano di rateazione coloro che:

 

 

  • hanno definito le somme dovute mediante adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure per acquiescenza all’accertamento
  • hanno optato per il pagamento in forma rateale
  • sono decaduti dal piano perché, dopo aver versato la prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze (ossia, non hanno versato una rata, diversa dalla prima, entro il termine di quella successiva).

 

 

La seconda occasione non è prevista per coloro che sono decaduti dalla rateazione relativa agli altri istituti deflativi del contenzioso, come la conciliazione e gli accordi di mediazione.

 

A quali condizioni

 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, la nuova rateazione spetta a condizione che:

 

 

  • la decadenza dalla precedente sia avvenuta dopo il 15 ottobre 2015 ed entro il 1° luglio 2016
  • la richiesta sia presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre 2016
  • al momento della presentazione dell’istanza sia presente un debito residuo da pagare.

 

 

Cosa occorre fare

 

Chi vuole accedere al beneficio deve presentare un’istanza in carta semplice (un fac-simile è allegato alla circolare) all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, ossia quello che ha emesso il provvedimento di rateazione (direzione regionale o provinciale, Centro operativo di Pescara). Tre le strade percorribili per la presentazione: consegna diretta all’ufficio, invio per raccomandata, trasmissione per posta elettronica certificata. Fondamentale, poi, è la tempestività della richiesta, che deve arrivare all’ufficio, a pena di decadenza, non oltre il prossimo 20 ottobre (in caso di spedizione postale, fa fede il timbro apposto sulla busta). Nella domanda vanno riportati gli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione dal quale si è decaduti e il numero delle rate trimestrali in cui si vuole suddividere l’importo da pagare (se non c’è alcuna indicazione, si intende il numero massimo di rate consentite).

 

Numero massimo delle rate

 

Per stabilire il numero massimo di rate di cui può essere composto il nuovo piano di ammortamento, occorre verificare la data in cui è stato perfezionato o definito l’atto da cui è originata la precedente rateazione (prima o dopo il 22 ottobre 2015). Infatti, da quel giorno è entrato in vigore il Dlgs 159/2015 che, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione e di acquiescenza, quando superiori a 50mila euro, ha elevato da dodici a sedici il numero delle rate trimestrali fruibili dal contribuente. Di conseguenza: se il piano dal quale il contribuente è decaduto riguarda un atto già perfezionato o definito al 22 ottobre 2015, l’importo può essere nuovamente dilazionato in un numero di rate trimestrali da otto a dodici; se l’atto è di data successiva, il numero delle rate va da otto a sedici.

 

E ora tocca all’ufficio

 

Una volta verificate l’“ammissibilità” dell’istanza, l’ufficio sospende gli eventuali carichi iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione a seguito dell’avvenuta decadenza ed elabora un nuovo piano di rateazione, dandone comunicazione al contribuente (consegna diretta, raccomandata A/R ovvero via Pec, se il contribuente ha utilizzato tale strumento per presentare l’istanza o l’ha espressamente richiesto). Nella comunicazione è indicato l’importo della rata iniziale, che deve essere versato, nei successivi sessanta giorni, tramite modello F24, in cui bisogna riportare anche il codice dell’atto a cui si riferisce il piano rateale originario. Entro dieci giorni dal pagamento, il contribuente deve trasmettere all’ufficio competente copia della quietanza dell’avvenuto pagamento. A questo punto, l’ufficio, acquisita la data dell’effettivo pagamento della prima rata, predispone il piano definitivo, con indicazione della scadenza delle rate successive (per gli atti perfezionati o definiti entro il 22 ottobre 2015, in base alla data di effettuazione del versamento della rata iniziale; per gli atti post 22 ottobre 2015, in base al termine previsto per versare la rata iniziale) e del loro esatto ammontare.

 

Se non si rispetta il piano

 

Nel caso in cui il contribuente, pur avendo presentato tempestiva istanza di riammissione, non paghi la rata iniziale, l’ufficio revocherà la sospensione degli importi iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione ovvero a iscrivere a ruolo i residui importi, maggiorati della sanzione aggiuntiva per la decadenza. Invece, in caso di mancato pagamento di una rata diversa da quella iniziale entro il termine della successiva, si perderà nuovamente il beneficio della rateazione, con conseguente attivazione dell’ufficio per il recupero delle somme ancora dovute, compresa la specifica sanzione aggiuntiva per la decadenza.