sanzioni, provvedimenti disciplinariA prescindere dalla natura perentoria del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio in esame, l’atto impugnato non appare conforme a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, secondo cui il regolamento che disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità deve essere improntato al “rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento…”.

 

Venendo all’esame del primo motivo come sopra rubricato, il Collegio ne rileva la fondatezza in quanto il provvedimento sanzionatorio n. 282 – S assunto dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 1.7.2014 (doc. 6 ric.) appare viziato per violazione del termine massimo di conclusione del procedimento fissato dalla stessa Autorità in gg. 180 in sede di comunicazione ex art. 7 L. n. 241/90: trattasi del limite massimo per la definizione dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’ANAC secondo quanto sancisce l’art. 6 del Regolamento unico AVCP del febbraio 2014 (adottato ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006) il quale, al comma 1, lett. b), prevede che sia assegnato alla parte privata “il termine non superiore a 180 giorni per la conclusione del procedimento decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente regolamento” (analoga disposizione era già contenuta nell’art. 6 del previgente Regolamento AVCP del 21.10.2010).

 

I casi di sospensione a cui fa riferimento la disposizione citata sono disciplinati dal comma 5 del medesimo art. 6 del Regolamento unico che così testualmente recita: “Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il regolamento prevede l’assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell’audizione ai sensi del successivo articolo”.

 

Detto termine, istruttorio ed endoprocedimentale, può essere prorogato in relazione al singolo incombente istruttorio per ulteriori gg. 20 soltanto su motivata richiesta del soggetto interessato (vedi art. 6, comma 3, lett. b), Reg.). E’ con riferimento all’assegnazione dei suddetti termini (oltre che all’ipotesi di richiesta di audizione ex art. 7) che il comma 5 dell’art. 6 cit. prevede la possibilità che il termine finale subisca dei periodi di sospensione, esattamente corrispondenti alla scadenza dei termini di volta in volta assegnati per l’integrazione istruttoria.

 

In allegato il documento completo.