enti locali commisariati, liquiditaPer la Corte dei Conti, i Comuni avrebbero dovuto destinare l’intero budget assunzionale all’assorbimento dei lavoratori in esubero delle Province.

 

Secondo la Corte dei Conti della Puglia – deliberazione n. 142/2016 – i Comuni avrebbero dovuto destinare tutto il budget assunzionale 2015/2016 (e non solamente un parte di esso) all’assorbimento dei lavoratori in esubero delle Province (e della Croce Rossa).

 

La Sezione ha osservato che “l’assunto metodologico già considerato …… cioè che il comma 424 detta una disciplina particolare temporaneamente derogatoria, ha valore, per così dire, conformativo di tutte le necessità esegetiche che riguardano l’attuazione di quella disposizione” con la conseguenza che, in relazione al quesito ad essa sottoposto, “la sospensione della facoltà di attingere alle graduatorie di altri enti, normalmente consentita in base alle vigenti disposizioni, è giustificata dalle prioritarie finalità di conservazione delle posizioni lavorative dei dipendenti soprannumerari degli enti interessati dal riordino di cui alla legge n. 56/2014” (delibera 19/SEZAUT/2015/QMIG). Secondo la Sezione, inoltre, il legislatore ha indicato le risorse da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per il 2015 ed il 2016 per le regioni e gli enti locali, individuando due plafond: uno quantificato in termini percentuali dei risparmi di spesa destinabili a nuove assunzioni negli esercizi 2015 e 2016 secondo le disposizioni di cui all’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 ed il secondo corrispondente al complemento a 100 delle medesime percentuali. Per espressa previsione legislativa, le sole spese per le assunzioni a tempo indeterminato finalizzate alla ricollocazione non rilevano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente.

 

Nella successiva delibera n. 26/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie ha chiarito che, sulla base del combinato disposto dell’art. 5 co 3 d.l. 90/2014 (come mod. dall’art 4 co 3 d.l. 78/2015) e dell’art 1, comma 424, l. 190/2014, la capacità assunzionale degli enti locali è soggetta ai vincoli finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), mentre è possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato non vincolate, utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

 

Infine, con la delibera n. 28 /SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione, dopo aver ribadito che “le limitazioni di cui alla legge n. 190/2014, finalizzate a garantire il riassorbimento del personale provinciale, sono da ritenere operanti, con riguardo al budget di spesa per il 2015 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014), anche nei casi in cui sia possibile utilizzare gli spazi assunzionali connessi alle cessazioni intervenute nel triennio precedente”, ha chiarito che “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e purché siano stati osservati anche gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3 del d.l. n. 90/2014 (programmazione finanziaria, contabile e del fabbisogno di personale)” e che “Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni.”

 

In allegato il testo della delibera.