Le disposizioni in merito si traggono dall’art.39 del CCNL 29/11/2007 che disciplina i “rapporti di lavoro a tempo parziale” ed in specie al comma 8 ove espressamente si legge che “il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento a carattere continuativo”.
Prima della norma pattizia suindicata, l’art.43 del CCNL 1995-1997, distinguendo tra le attività aggiuntive quelle specificamente di insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento, aveva indicato tra le prime quelle che impegnano il docente “nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all’arricchimento e all’integrazione dell’offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali”.
Accanto alla norma contrattuale è utile ricordare l’O.M. n.446, del 22 luglio 1997 che detta disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola; all’art. 7 comma 1 si afferma che “la prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere interamente svolta in attività di insegnamento nelle classi assegnate, con riferimento all’orario settimanale dello specifico insegnamento nelle classi medesime”, mentre nel successivo comma 7 sono disciplinate le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento. L’ordinanza ministeriale separa quindi le attività di insegnamento da quelle funzionali all’insegnamento, queste ultime calcolate in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale.
Le ore di insegnamento pari o inferiori a sei, oltre al proprio orario di cattedra, si configurerebbero come una prestazione aggiuntiva di insegnamento a carattere continuativo, esclusa appunto dall’art.39 del CCNL suindicato.
Si deve altresì sottolineare che un docente in regime di part-time non può riprendere ore o l’intero spezzone derivante dal suo contratto a tempo parziale, in virtù di quanto sancito appunto nell’art.7, comma 1 dell’O.M. 446/1997.
La Nota MIUR prot.8481 del 2014 al paragrafo “conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali” richiamando la Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n.448, art.22 comma 4, riporta che tali ore si attribuiscono prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi con il personale con contratto a tempo determinato”.
Da ultimo si precisa che il comma 2 dell’art.10 della stessa Ordinanza sostiene che “le ore residue di insegnamento, resesi disponibili a seguito della costituzione di posti a tempo parziale, vengono utilizzate per le operazioni, di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, previste dalle vigenti disposizioni. Esaurite le predette operazioni relative ai docenti di ruolo, l’eventuale disponibilità residua sarà utilizzata per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato”.