Nuova importante Sentenza, in materia di licenziamenti, della Cassazione.
Con la Sentenza Num. 17965 del 13 settembre 2016 tratta il caso di un licenziamento intimato da una struttura Ospedaliera ad una sua dipendente “per non avere provveduto, nel corso di un’assenza per malattia al rientro da un periodo di comando presso la ASL di Rieti, a comunicare il proprio domicilio presso il Comune di Torino”.
La Corte come prima cosa ricorda che il rapporto di lavoro in questione è da considerarsi di regime pubblico “Il rapporto di lavoro del personale è quindi assoggettato alla disciplina di cui al D.Igs n. 165 del 2001 e rientra nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico c.d. contrattualizzato ai sensi dell’art. 40 ss. del suddetto testounico, nel comparto di contrattazione del personale del Servizio sanitario nazionale.”
Poi precisa che “A tale qualificazione consegue l’operatività del principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 11868 del 2016, cui occorre dare continuità, e quindi l’inapplicabilità delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all ‘art. 18 della L. n. 300 del 1970, con la conseguenza che la tutela in caso di licenziamento illegittimo, pur intimato in data successiva all ‘entrata in vigore della richiamata L. n. 92, resta quella prevista dall’art. 18 St.lav. nel testo antecedente la riforma.
Tale considerazione è decisiva ed assorbente al fine di ritenere la fondatezza del ricorso e disporre la cassazione della sentenza impugnata. Segue il rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà valutare le conseguenze dell’ illegittimità del licenziamento in applicazione della normativa di cui all ‘art. 18 della L. m. 300/1970 nella formulazione applicabile, e giudicare anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”.