Fattura con descrizione precisa o la detrazione Iva è a rischio. Gli eurogiudici precisano, però, che l’operazione non può essere negata per il solo vizio formale della esposizione, se il contribuente è in grado di fornire una documentazione idonea.
Una società portoghese, che gestiva hotel con ristoranti, si avvaleva, tra il 2008 ed il 2010, dei servizi giuridici di uno studio legale. Detto studio emetteva quattro fatture, riportanti le seguenti descrizioni: servizi giuridici resi tra l’1 dicembre 2007 e la data odierna;onorari per servizi giuridici forniti tra giugno e la data odierna; onorari per servizi giuridici forniti sino alla data odierna; onorari per servizi giuridici forniti tra l’1 novembre 2009 e la data odierna. La società esercitava, quindi, il suo diritto alla detrazione dell’Iva, indicata su tali fatture.
La fase amministrativa
Nel corso di controlli eseguiti sulla società portoghese, le autorità tributarie locali ritenevano che tale società non avesse il diritto di detrarre l’Iva relativa ai servizi giuridici in discussione, sulla base del rilievo che le descrizioni presenti sulle fatture controverse fossero insufficienti. L’Amministrazione finanziaria confermava la propria posizione, anche a seguito dell’integrazione documentale proposta dalla società, atteso che la carenza di forma ex lege non potesse essere sanata dall’aggiunta di allegati, dal momento che essi non costituivano «documenti equivalenti» alle fatture. Neanche il ricorso amministrativo proposto dalla società andava a buon fine.
Il procedimento arbitrale e la questione pregiudiziale
La società domandava, allora, la costituzione di un collegio arbitrale monocratico, che, sospeso il giudizio, ha proposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
– se, nel contesto della corretta interpretazione dell’articolo 226, punto 6, della direttiva Iva, l’Amministrazione finanziaria e doganale possa ritenere insufficiente il contenuto di una fattura recante la menzione “servizi giuridici forniti da una certa data sino ad oggi” o anche “servizi giuridici forniti sino ad oggi”, ove tale Amministrazione può ottenere, in base al principio di collaborazione, gli elementi informativi complementari che ritenga necessari ai fini della conferma dell’esistenza e delle caratteristiche dettagliate delle operazioni.
La sentenza
La Corte di giustizia osserva, anzitutto, che l’articolo 226, punto 6, della direttiva Iva prescrive che è obbligatorio precisare l’entità e la natura dei servizi forniti, senza specificare, però, che sia necessario descrivere in maniera esaustiva i singoli servizi forniti. Difatti, l’obiettivo perseguito dalle indicazioni obbligatorie che devono essere presenti su una fattura è quello di consentire alle Amministrazioni finanziarie di controllare il pagamento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell’Iva. Quanto al procedimento in questione, la Corte deduce che l’indicazione «servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi» o anche «servizi giuridici forniti sino ad oggi» non sembra indicare in maniera sufficientemente dettagliata la natura e l’entità dei servizi in discussione. Pertanto, secondo la Corte, detta indicazione non soddisfa, a priori, i requisiti previsti dall’articolo 226, punto 6, della direttiva Iva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
La centralità del tempus della prestazione di servizi
In secondo luogo, continuano i togati comunitari, l’articolo 226, punto 7, della direttiva Iva stabilisce che la fattura deve indicare la data in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi. In questo senso, la data della prestazione dei servizi oggetto della fattura summenzionata consente di controllare quando si sia realizzato il fatto generatore dell’imposta e, di conseguenza, determinare quali disposizioni fiscali debbano trovare applicazione ratione temporis rispetto all’operazione su cui verte siffatto documento. Inoltre, l’articolo 64 della direttiva 2006/112 prevede che tali prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti. Per soddisfare, quindi, i requisiti di cui all’articolo 226, punto 7, della direttiva Iva, è necessario che suddetti periodi siano menzionati sulle fatture relative a tali prestazioni. In questo senso, la Corte rileva che le fatture controverse relative ai «servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi» sembrano precisare il periodo di fatturazione.
Per contro, una delle fatture controverse riporta solamente l’indicazione «servizi giuridici forniti sino ad oggi»: ebbene, detta fattura non menziona la data d’inizio del periodo in discussione e non consente, quindi, di stabilire il periodo cui si riferiscono i pagamenti di cui trattasi. In definitiva, una fattura che contenga esclusivamente l’indicazione «servizi giuridici forniti sino ad oggi», senza precisare la data d’inizio del periodo di fatturazione, non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 226, punto 7, della direttiva Iva.
Detrazione e requisiti formali
La Corte passa poi a considerare quali siano le conseguenze del mancato rispetto dell’articolo 226, punti 6 e 7, della direttiva Iva, sull’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva. Ebbene, il principio fondamentale di neutralità dell’Iva esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi. Conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre tale imposta, condizioni supplementari che vanifichino l’esercizio del diritto medesimo. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non può negare il diritto alla detrazione dell’Iva con la sola motivazione che una fattura non rispetta i requisiti previsti dall’articolo 226, punti 6 e 7, della direttiva Iva qualora essa disponga delle informazioni per accertare che i requisiti sostanziali relativi a tale diritto sono stati soddisfatti. Pertanto, continua la Corte, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi all’esame della sola fattura, ma deve tenere conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo. Tale affermazione è corroborata dall’articolo 219 della direttiva Iva, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Rimane salva, comunque, la possibilità per i singoli Stati membri di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto dei requisiti formali.
Le conclusioni della Corte di giustizia
Queste le conclusioni a cui giunge la Corte di giustizia:
- l’articolo 226 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che le fatture che presentano solamente l’indicazione «servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi», come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui al punto 6 di tale articolo e che le fatture che presentano solamente l’indicazione «servizi giuridici forniti sino ad oggi» non sono, a priori, conformi né ai requisiti di cui al citato punto 6 né a quelli previsti dal punto 7 di detto articolo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare;
- l’articolo 178, lettera a), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità tributarie nazionali possano negare il diritto alla detrazione dell’Iva per il solo motivo che il soggetto passivo detiene una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispongano di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all’esercizio del diritto in parola siano soddisfatti.