moliseTorna al giudice di merito la sentenza che tralascia, in tema di autonoma organizzazione, la controversia sulle quote di collaboratori familiari. In materia di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dall’art. 2 del DLGS n. 446/1997 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando: a) il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 9451/2016). Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la sentenza dei giudici di appello che non aveva in alcun modo preso in considerazione il fatto controverso rappresentato dalle “quote di collaboratori familiari”, cosicché, in ordine alla valutazione della presenza di lavoro non occasionale che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, la motivazione della stessa decisione era apparsa insufficiente.

 

Ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016 (udienza 5 luglio 2016)

 

Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Iofrida Giulia

 

IRAP – Requisito dell’autonoma organizzazione – Presenza di collaboratori familiari