La normativa non lascia spazi a dubbi. L’articolo 9 del DDG n. 105/2016 è l’atto amministrativo giuridico di riferimento. Finita la procedura concorsuale, si procede alla compilazione della graduatoria di merito con l’inserimento di un numero di candidati pari ai posti banditi per ciascuna procedura concorsuale (infanzia, primaria, classi di concorso secondaria e sostegno infanzia, primaria, secondaria primo e secondo grado), e con una maggiorazione del 10%.
Tale graduatoria viene compilata sulla base di quanto previsto dall’articolo 8 del DM n. 95/2016 e del DM n. 94/2016.
Ogni USR,dopo la compilazione, provvederà all’approvazione della graduatoria di merito per ciascuna procedura concorsuale con specifico decreto ed ogni reclamante potrà impugnarla nei termini perentori prescritti dalla Legge presso l’autorità giudiziaria competente. Solamente nel caso di classi di concorso aggregate in ambiti disciplinari verticali si potrà dare luogo ad un’unica graduatoria di ambito ove confluiscono un numero di candidati pari alla somma dei posti banditi per ciascuna classe di concorso, con una maggiorazione non superiore al 10%.
E le graduatorie avranno validità triennale.
La norma principale fondamentale di riferimento da cui trae fondamento il tutto è l’articolo 400 del TU scuola di cui ora è il caso di ribadire alcuni passaggi. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonche’ per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validita’ triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio)).
L’indizione dei concorsi e’ subordinata alla previsione del verificarsi nell’ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un’effettiva ((vacanza e)) disponibilita’ di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita’ professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonche’ del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il comma 15 dell’articolo 400 afferma che la graduatoria di merito e’ compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. ((La predetta graduatoria e’ composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento)). Il comma 19 che conseguono la nomina i candidati ((dichiarati vincitori)) che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti ((messi a concorso)). Il comma 20 che i provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. Il comma 21 che la rinuncia alla nomina ((…)) comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e’ stata conferita.
Ora, cosa accade? Che sono diversi i docenti a risultare idonei, ma non vincitori. Anche se la Corte Costituzionale nella sua nota sentenza ha detto che in sostanza nel mondo della scuola si può entrare con procedure blande ed in via privilegiata, la realtà è diversa. Perché il concorso non è stato per nulla semplice, basta vedere i numeri di docenti respinti, e non è neanche una via privilegiata, basta pensare a quello che potrà accadere ai docenti idonei e non vincitori. Senza dimenticarci del fatto che si dovrebbe anche attingere dal 50% dalle GAE, ma ad oggi tale ipotesi pare essere solo astratta. E si tratta nella totalità dei casi di docenti con diversi anni di santo o non santo precariato alle spalle.
Quale il futuro di chi è risultato idoneo? Dovranno vivere la stessa peripezia di chi è risultato idoneo nel 2012? Si dovrà attendere la prossima tornata concorsuale? Eppure qualche misura provvisoria sarebbe possibile, ma con l’intervento del MIUR e con la sollecitazione dei vari USR interessati. Per esempio vi sono alcune classi di concorso dove docenti vincitori hanno lasciato i posti liberi, perchè non provvedere alla riassegnazione tramite scorrimento della gradutoria ivi interessata? Andando oltre il limite del 10% che pur essendo normato, non si capisce a quale reale logica risponda? Insomma, quali misure si pensano di adottare nei confronti di chi è idoneo? Che dopo decenni di precariato, dopo studi e fatiche e sacrifici hanno superato un concorso per nulla semplice ma non risulta vincitore ma idoneo?