anac_anticorruzioneCon comunicato del 08/06/2015, relativo alle “Modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici”, l’Anac ha chiarito che «per quanto concerne le certificazioni delle lavorazioni eseguite direttamente dal concessionario o dal socio operativo, in esercizio delle attività oggetto di concessione, tali certificazioni dovranno essere immesse nella Banca dati telematica dei Cel pubblici a cura del soggetto concedente (esclusivamente di natura pubblica)». Invece «per quanto concerne le lavorazioni affidate dal concessionario a imprese terze, si ritiene che tali lavorazioni devono essere attribuite e certificate dal concessionario ai soli soggetti esecutori a meno che il medesimo concessionario appaltante non dimostri di aver assunto diretta responsabilità nei confronti del concedente. Il CEL dovrà, pertanto, essere rilasciato con le modalità previste dall’art. 86, c. 2 e 5 del d.p.r. 207/2010 alle imprese effettivamente esecutrici e non potrà concorrere alla qualificazione del concessionario».

 

All’esito dell’indagine conoscitiva avviata dall’Autorità sulle modalità adottate dalle Società Organismo di Attestazione per il riconoscimento dei requisiti d’ordine speciale presupposti al rilascio dell’attestazione di qualificazione alle società concessionarie di servizi pubblici, operanti nei settori speciali sono emerse alcune criticità inerenti le modalità di rilascio delle certificazioni di esecuzione dei lavori svolti da tali società sia nell’ambito delle attività rientranti nel core business oggetto della concessione, sia in ambiti estranei al contratto di concessione.

 

Dette criticità, che possono ricondursi a tre tipologie differenti a seconda della natura della lavorazione eseguita (rientrante o meno nell’attività oggetto di concessione) e della effettiva diretta esecuzione da parte del concessionario, riguardano le certificazioni di esecuzione dei lavori valutate positivamente ai fini del riscontro del possesso del requisito minimo di idoneità tecnica, previsto dall’art. 79, c. 5, del d.p.r. 207/2010.

 

La travagliata gestazione di una disciplina unitaria in tema di affidamenti in concessione di tali servizi, trova organica sistematizzazione, almeno per quanto qui di interesse, nell’art. 164 del d.lgs. 50/2016, in base al quale per l’affidamento del servizio pubblico la stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice e/o ente aggiudicatore)2 è chiamata all’applicazione del codice dei contratti pubblici parte II e/o III a seconda che si versi o meno nelle attività di cui all’allegato II del d.lgs. 50/20163 .

 

Anche la previsione di cui al comma 1 dell’art. 170 del nuovo Codice dei Contratti, d.lgs. 50/2016, (rubricato: “Requisiti tecnici e funzionali”) per cui: “I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara”, ed ancora quella dell’art. 171, comma 3, lett. b) del citato codice ove segnatamente si prescrive che: “nel bando di concessione o nell’invito a presentare offerte (deve essere inserita la previsione) che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche […]”, impongono la necessità che la concessione di servizio pubblico laddove, in termini generali, è subordinata ad un piano di ammodernamento e/o ampliamento dell’infrastruttura, debba individuare l’entità e la tipologia dei “lavori” già nella fase di affidamento della stessa.

 

In allegato il documento completo dell’ANAC.