ricorsoLa valutazione dei rischi, costituisce un presupposto necessario e obbligatorio per lo svolgimento dell’attività aziendale. Non è giustificato il datore di lavoro che si è rivolto a consulenti che non l’hanno realizzato: risponde sempre lui.

 

La sezione III della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna data dal Tribunale di Vigevano, ad un datore di lavoro per la contravvenzione applicata, perché non aveva effettuato la valutazione dei rischi e non aveva elaborato il conseguente documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente. Inoltre nel testo della sentenza viene evidenziato che la valutazione dei rischi costituisce il presupposto per lo svolgimento dell’attività aziendale.

 

Il fatto che il datore di lavoro si sia rivolto ad una società terza di consulenza per l’effettuazione della valutazione dei rischi e la realizzazione del documento di valutazione dei rischi e che, questa, si è dimostrata inadeguata, dimostra solo l’inerzia del datore di lavoro rispetto a tale fatto.

 

Il documento di valutazione dei rischi, inoltre, non può affrontare in forma generica i diversi rischi. Nel caso in specie la movimentazione dei carichi. Il caso di un infortunio ad un dipendente di una società di onoranze funebri. A seguito di un infortunio sul lavoro accaduto a un lavoratore di una impresa di onoranze funebri, che ha cagionato lesione personali consistite in un trauma di schiacciamento al III e IV dito della mano sinistra dalle quali era derivata una malattia di 67 giorni, il datore di lavoro era stato condannato alla pena di due mesi di reclusione dal tribunale di Milano.

 

All’imputata era ascritto il fatto di non aver previsto, nel piano di valutazione dei rischi relativamente alla movimentazione manuale dei carichi, il rischio specifico e le procedure operative per la movimentazione e la posa in opera di testate di marmo del peso di 100 kg né il tipo di ausilio da parte di mezzi meccanici necessario ad effettuare tali operazioni in sicurezza.

 

In particolare, l’infortunio è avvenuto quando il dipendente, mentre stava collocando una lastra di marmo in posizione perpendicolare al monumento funebre, aveva perso la presa della lastra e, a seguito dello scivolamento di essa sui legni utilizzati per lo spostamento, si era procurato le lesioni.

 

Il ricorso proposto è stato rigettato in quanto manifestamente infondato e per il quale si rimanda alla lettura dell’intera sentenza riportata in allegato.

 

La Corte di cassazione ha confermato la condanna al datore di lavoro, data dal tribunale di Milano, in quanto “il documento di valutazione dei rischi, per la sua genericità, non prevedeva alcuna norma specifica in relazione alla movimentazione dei carichi di qualsiasi peso, tanto che solo in seguito venne adottato il piano con la previsione specifica sul punto”.