L’attività di intermediazione non comporta gli obblighi di sostituto d’imposta. L’amministrazione finanziaria, in sede di controllo, può richiedere le liste della clientela per le necessarie verifiche.
Il bitcoin è una tipologia di moneta virtuale, utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale. La circolazione dei bitcoin quale mezzo di pagamento si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge. Le monete virtuali sono create, memorizzate e utilizzate su dispositivi elettronici (ad esempio, smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (wallet). Tali monete sono liberamente accessibili e trasferibili dal possessore titolare delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento e senza bisogno dell’intervento di terzi.
I bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo dimining (letteralmente, “estrazione”). Lo scambio delle monete virtuali tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un’applicazione software. Gli utenti possono acquistare i bitcoin in cambio di valuta legale e/o possono accettarli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi. Gli user possono utilizzare le monete virtuali come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi, ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso di cambio.
Con la risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale, sia ai fini dell’Iva sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap), applicabile alle operazioni di acquisto e di cessione di moneta virtuale da parte di una società che svolge un’attività di servizi relativi ai bitcoin, ma che si rende applicabile anche a società che svolgono tali attività relativamente ad altre monete virtuali.
Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle monete virtuali, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.
In tale occasione, agli effetti dell’Iva, la Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/Ce.
In assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza della Corte di giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali.
Conformemente a quanto affermato dai giudici europei, l’Agenzia ha ritenuto che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale e abituale, costituisce un’attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap. In particolare, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte di giustizia, l’Agenzia ritiene che l’attività di acquisto/vendita di bitcoin, posta in essere da una società – che nel caso analizzato viene remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra l’importo corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere bitcoin e la migliore quotazione reperita dalla società sul mercato – debba essere considerata ai fini Iva quale prestazione di servizi esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3), del Dpr 633/1972.
Coerentemente all’inquadramento giurisprudenziale europeo, ai fini della tassazione diretta, l’Agenzia ha ritenuto che la società che pone in essere un’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin deve assoggettare a imposizione i componenti di reddito derivanti dalla stessa, al netto dei relativi costi inerenti. I bitcoin che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) della società devono essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.
Il documento di prassi evidenzia inoltre che per i clienti di tali società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa.
Un punto importante della risoluzione in commento è che l’amministrazione finanziaria ha facoltà, in sede di controllo, di acquisire le liste della clientela al fine di porre in essere le opportune verifiche anche a seguito di richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.
Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni in materia di antiriciclaggio, l’Agenzia precisa che le società che svolgono professionalmente l’attività di negoziazione di monete virtuali sono tenute agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione all’Uif (unità di informazione finanziaria) previsti dal Dlgs 231/2007.