debito, istanzeLegge 160/2016, novità in materia di rateizzazione. Con il dl 113/2016 convertito in Legge 160 del 7/08/2016 e pubblicato in GU il 20/08/2016 viene aumentata da 50mila a 60mila euro la soglia di importo del debito per poter richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche online), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

 

Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione concessa in data antecedente o successiva a quella dell’entrata in vigore alla precedente rateizzazione del 29 settembre 2015 può accedere ad una nuova rateazione fino a un massimo di 72 rate, elevabili nei casi previsti.

 

Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.

 

Si può scegliere tra rate costanti o rate crescenti.

 

Il provvedimento è ritenuto di natura eccezionale e stabilisce che la decadenza dal beneficio di tale nuova rateazione avviene a seguito di due rate anche non consecutive, scadute e non pagate. Insomma, stavolta nessuna deroga: la rateazione “d’appello” viene concessa ma bisogna rispettare le scadenze. L’importo minimo della rata è di 50 euro.

 

Il nuovo piano è concesso anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente saldate. Si decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015.