Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte in un apposito elenco tenuto dalle Entrate, rientrano tra i soggetti cui si può destinare il 5 per mille della propria Irpef. Il legislatore tributario ha previsto ulteriori agevolazioni per le Onlus: si tratta, in particolare, di misure volte a incentivare e a rendere conveniente dal punto di vista fiscale il loro finanziamento.
Erogazioni liberali
In generale, i versamenti a titolo gratuito eseguiti (mediante sistemi tracciabili di pagamento) a vantaggio di enti operanti nel terzo settore sono oggetto di un trattamento tributario di favore, che varia a seconda del soggetto beneficiario (detraibilità o deducibilità).
Le erogazioni liberali eseguite a favore di Onlus (comprese quelle di diritto):
- sono deducibili per il soggetto erogante nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70mila euro annui (articolo 14, Dl 35/2005 – cfr circolare 39/2005)
- in alternativa, le persone fisiche possono detrarre dall’Irpef dovuta un importo pari al 26% delle erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus fino a un massimo di 30mila euro (articolo 15, comma 1.1, Tuir – cfr circolare 17/2015)
- in alternativa, le imprese possono dedurre le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus, per un importo non superiore a 30mila euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (articolo 100, comma 2, lettera h, Tuir – cfr risoluzione 401/2008)
- sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo dichiarato i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 49/1987 (Onlus di diritto).
Sulle erogazioni liberali a favore delle Onlus si veda anche quanto disposto in termini di alternatività tra le varie ipotesi dall’articolo 13, commi 5, 6 e 7, del Dlgs 460/1997.
Prestazioni di servizio
Le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, sono deducibili nel limite dello 0,5% dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi (articolo 100, comma 2, lettera i, Tuir).
Cessione gratuita di beni
In base all’articolo 13, comma 2, Dlgs 460/1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, Tuir. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 13 stabilisce, invece, che i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui sopra, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l’idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, Tuir. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (cfr risoluzione 254/2008). Le condizioni di applicabilità dei citati commi 2 e 3 si ricavano dal combinato disposto del successivo comma 4 dell’articolo 13 e dell’articolo 2, comma 2, Dpr 441/1997 (sul punto, si veda anche la circolare 26/2008).
Sulla base delle richiamate disposizioni, gli adempimenti complessivamente gravanti sul cedente e sulla Onlus beneficiaria sono i seguenti:
- l’impresa cedente deve effettuare una preventiva comunicazione scritta delle singole cessioni di beni al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Detta comunicazione può essere resa unitariamente a quella prevista dall’articolo 2, comma 2, del Dpr 441/1997, inviandola anche ai comandi della Guardia di finanza di competenza, completa dell’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve, quindi, pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna. L’anzidetta comunicazione può non essere inviata qualora le cessioni abbiano per oggetto beni facilmente deperibili e di modico valore unitario e qualora il costo complessivo di ciascuna cessione non sia superiore a 5.164,57 euro
- l’impresa cedente deve predisporre il documento, progressivamente numerato, previsto dall’articolo 1, comma 3, del Dpr 472/1996, contenente l’indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti
- l’impresa cedente deve annotare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri previsti ai fini Iva o in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese
- la Onlus cessionaria deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento indicato sub 2)
- la Onlus cessionaria deve attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, l’impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali
- la Onlus beneficiaria dovrà, inoltre, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal Dlgs 460/1997, realizzare l’effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti.
In materia di cessioni gratuite alle Onlus, si segnala altresì il paragrafo 3 del capitolo III, circolare 20/2016.
Si ricordi, infine, che, ai sensi dell’articolo 6, comma 15, legge 133/1999, i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente alle Onlus, si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Cinque per mille
Tra i soggetti a cui le persone fisiche possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta dovuta sono incluse le Onlus. Gli enti che intendono partecipare al riparto sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate.
Acquisto di autoambulanze
Per sostenere l’attività istituzionale delle Onlus, una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, è utilizzata per l’erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l’acquisto, da parte delle medesime organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. Detto contributo, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle Onlus limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche (articolo 96, comma 1, legge 342/2000). L’articolo 20 del Dl 269/2003 ha previsto una modalità alternativa per il conseguimento del contributo de quo, stabilendo che le Onlus possono conseguire il contributo nella misura del 20% del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.