In questa scheda affronteremo in maniera dettagliata i criteri e la durata del Periodo di Prova di ogni singolo profilo professionale, il periodo da computare e quello non valutato. Il MIUR ha pubblicato la nota 22667/16 contenente le indicazioni operative agli USR per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017.
Ricordiamo che la decorrenza giuridica parte dal 1° settembre 2016 e quella economica dalla presa di effettivo servizio del contratto a tempo indeterminato. Da questo decorre anche il superamento del periodo di prova che varia, secondo il profilo.
In riferimento all’art. 45 del CCNL comparto scuola la durata del Periodo di Prova del personale ATA assunto a tempo indeterminato è stabilito come segue:
- 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
- 4 mesi per i restanti profili.
Nello specifico:
Profilo
Periodo di prova
AREA A – Collaboratore Scolastico
2 mesi
AREA As – Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, Collaboratore Scolastico addetto ai servizi
2 mesi
AREA B – Assistente Amministrativo
4 mesi
AREA B – Assistente Tecnico
4 mesi
AREA B – Guardarobiere, Cuoco e Infermiere
4 mesi
AREA D – DSGA (subordinato alla frequenza di un corso di formazione)
4 mesi
In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
Sono conteggiati ai fini del superamento del periodo di prova:
- le domeniche ed i giorni festivi;
- i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale);
- i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi);
- le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica
- il periodo trascorso in mandato parlamentare;
- le giornate fruite a titolo di riposo compensativo;
- le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova;
- il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale, come:
- i permessi retribuiti;
- i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca;
- i periodi di aspettativa per coniuge all’estero;
- i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;
- gli esoneri dal servizio per motivi sindacali;
- i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità);
- le ferie;
- le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);
- eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 del CCNL.
Il periodo di prova inizia con il primo giorno dell’anno scolastico, il primo settembre, oppure, nel caso di assunzione del servizio successivamente, dal giorno di effettiva presa del servizio. E’ servizio valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato. Quindi è utile al computo delle ferie e dell’anzianità.
Nel caso in cui il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessario, per motivati diritti, completa il periodo nell’anno seguente e comunque entro il limite massimo dei due anni.
Il periodo di prova può essere prorogato anche per esito sfavorevole della valutazione. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275. La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il superamento del periodo di prova.