Fissate le modalità applicative del contributo riconosciuto, sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione, alle istituzioni bancarie che finanziano i progetti.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, il decreto 1 agosto 2016 del ministero del Lavoro e delle politiche sociale, attuativo della norma contenuta nella legge 208/2015 (Stabilità 2016) che, nell’istituire in via sperimentale, per gli anni 2016-2018, il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, riconosce a queste ultime un credito d’imposta, pari al 75% per cento delle somme erogate in quel triennio. Il contributo viene assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili (100 milioni di euro per ciascun anno), secondo l’ordine temporale in cui le istituzioni bancarie comunicano l’impegno a finanziare i progetti, individuati secondo il protocollo d’intesa stipulato tra le stesse fondazioni, la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell’Economia e delle finanze e il ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Per accedere al contributo, le fondazioni devono trasmettere all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (Acri), entro il 31 gennaio di ciascun anno, le delibere d’impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme stanziate per sostenere i progetti; fa eccezione l’anno in corso, per il quale il termine è fissato nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione in G.U. del decreto applicativo. Verificata la correttezza delle delibere, l’Acri trasmette l’elenco delle fondazioni “in regola”, secondo l’ordine cronologico di presentazione, all’Agenzia delle Entrate che, con proprio provvedimento, comunica l’importo del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione.
Da quel momento, le fondazioni hanno tre mesi di tempo per versare al Fondo le somme stanziate e trasmettere copia della relativa documentazione all’Acri. Questa comunica alle Entrate i soggetti che hanno adempiuto, per consentire agli stessi di usufruire del bonus.
Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione (sarà istituito un apposito codice tributo), presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione. Inoltre, il modello F24 viene scartato se l’importo utilizzato, considerando anche precedenti fruizioni, risulta superiore all’ammontare del contributo concesso; la circostanza è comunicata all’interessato attraverso una ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici delle Entrate. Il credito deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo stesso è assegnato sia in quelle degli esercizi in cui viene sfruttato.