livelli essenziali assistenza sanitaPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Mef 2 agosto 2016, che approva le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica delle spese mediche al “Sistema tessera sanitaria” (Sts). Si tratta del flusso di dati condiviso con l’Amministrazione finanziaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il decreto segue di pochi giorni il provvedimento 29 luglio 2016 dell’Agenzia delle Entrate, con il quale sono state stabilite le modalità di accesso alle suddette informazioni nel rispetto delle indicazioni dettate dal Garante della privacy.

 

Prima l’Agenzia delle Entrate, poi il Mef, tornano sull’argomento a seguito, soprattutto, delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016 e ritoccano, dove occorre, rispettivamente, il provvedimento e il decreto datati entrambi 31 luglio 2015. L’intervento legislativo (articolo 1, comma 949, lettera a), delle legge 190/2015), modificando l’articolo 3 del Dlgs 175/2014, ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, l’obbligo di comunicazione delle prestazioni erogate anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Il Mef, in particolare, nel nuovo decreto, ha dovuto tener conto della platea allargata e del relativo regime sanzionatorio regolato dal provvedimento delle Entrate del 29 luglio scorso.

 

Un ulteriore adeguamento si è reso necessario là dove l’Agenzia ha modificato le tipologie dei dati di spesa sanitaria relativi alle prestazioni di chirurgia estetica. E poi troviamo ancora aggiustamenti derivanti dal fatto che la consultazione delle informazioni trasmesse dalle strutture sanitarie all’Sts non è più solo prerogativa dei contribuenti che scelgono la dichiarazione precompilata, ma è estesa a tutti i cittadini.

 

Entro il 30 settembre, credenziali all’Sts

 

Per la trasmissione delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute da clienti e pazienti, le strutture sanitarie autorizzate (accreditate oppure no) devono chiedere al ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 settembre 2016, per ogni atto autorizzativo, tramite la piattaforma informatica “Sistema tessera sanitaria”, le credenziali di accesso all’Sts stesso, secondo le modalità contenute nell’allegato A al decreto. Il Mef, a sua volta chiede agli enti preposti (Regioni, Asl, Comuni, associazioni di categoria, eccetera) di verificare, nello spazio di trenta giorni, che la struttura sia effettivamente in possesso dell’autorizzazione necessaria. Quest’ultimi dovranno, comunque, rendere disponibili entro il prossimo 30 settembre, gli elenchi aggiornati degli “autorizzati”.

 

In mancanza dell’ok da parte dell’amministrazione competente, il ministero comunica al richiedente di non poter rilasciare le credenziali; nel caso contrario, naturalmente, all’interessato arriveranno i codici per accedere al sistema. Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati saranno pubblicate dal Mef, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto, sul sito del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it).

 

L’opposizione sempre possibile

 

Confermate le modalità di opposizione alla trasmissione delle informazioni sulle spese sanitarie e relativi rimborsi da parte dei cittadini, secondo le regole del decreto 31 luglio 2015. Sarà possibile esprimere il diniego a voce direttamente al medico o alla struttura sanitaria, con conseguente annotazione da parte di questi ultimi sul documento fiscale, in riferimento alle spese sostenute dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento 29 luglio 2016 delle Entrate.

 

I dati registrati sono conservati dall’Sts fino a decorrenza dei termini previsti per l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate ovvero fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (articolo 20 del Dlgs 472/1997). Trascorso tale periodo il Sistema provvede a cancellare le informazioni ricevute.