La Direzione centrale Finanza locale ha reso nota la modifica per alcuni comuni dell’importo indicato al punto C4 del prospetto: Calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2016. Per un numero limitato di comuni è stato riscontrato che nel prospetto di calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2016, disponibile su questo sito internet, la componente di calcolo indicata al punto C4: “RISTORO TA.S.I. se gettito riscosso < gettito stimato TA.S.I. ab. Princ. 1 ‰ – art.1 c. 380 sexies L. 228/2012,” riportava un importo leggermente diverso da quello contenuto nell’allegato 3 del DPCM 18 maggio 2016 e si è provveduto alla correzione del dato nel prospetto di calcolo.
Pur se l’importo totale al punto C5 (sommatoria dei valori da C1 a C4) è stato conseguentemente corretto, non è variato l’importo finale riportato al punto E1 “Fondo di solidarietà 2016 definitivo”, in quanto il valore era già indicato correttamente.
Si invitano tutti i comuni interessati alla variazione di tenere conto di questa rettifica e si ribadisce che l’ammontare del punto E1 “ Fondo di solidarietà 2016 definitivo” è rimasto invariato rispetto a quello già indicato prima dell’aggiornamento odierno del punto C4.
Si dispone che a decorrere dall’anno 2016 la quota dell’ammontare del Fondo di solidarietà comunale per i comuni delle regioni a statuto ordinario, non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-sexies, è determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015 mentre per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna è determinata in modo da garantire la medesima dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015.
Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene, a norma del comma 7, attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Il comma 8 prevede che per l’anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, seguendo gli stessi criteri utilizzati per la distribuzione delle somme attribuite con D.M. 6 novembre 2014, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013. Le somme in questione non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio.
Fondo di solidarietà comunale 2021: in Gazzetta Ufficiale i criteri di ripartizione.