mascarponeLa risposta dell’Amministrazione, in seguito a istanza di interpello presentata da un consorzio caseario, tiene conto dell’accertamento tecnico effettuato dall’Agenzia delle Dogane. La cessione del prodotto a base di mascarpone è compresa tra le operazioni che scontano l’Iva con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento (numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972).

 

È quanto chiarisce la risoluzione 63/E, pubblicata oggi, con cui l’Amministrazione finanziaria fornisce il suo parere in seguito a istanza di interpello presentata da un consorzio caseario che aveva intenzione di lanciare sul mercato un nuovo prodotto consistente in un preparato a base di mascarpone.

 

L’Agenzia ha ritenuto che, al fine di stabilire la misura dell’aliquota Iva applicabile alla cessione del prodotto, occorreva verificare – alla luce dell’accertamento tecnico effettuato dall’Agenzia delle Dogane – se lo stesso fosse riconducibile nell’ambito delle categorie merceologiche doganali che possono fruire delle aliquote in misura ridotta.

 

Nello specifico, la sottovoce doganale n. 21069098 (“altre”) attribuita dall’Agenzia delle Dogane al prodotto commercializzato dal consorzio istante è compresa nella voce doganale n. 2106 (“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) del Regolamento CEE 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e alla tariffa doganale comune attualmente in vigore.

 

Il suddetto codice doganale n. 2106 corrisponde alla voce n. 2107 (“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) del Regolamento CEE n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune in vigore fino al 31 dicembre 1987, cui rinvia il numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 (“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”), che prevede per la cessione dei prodotti in questione l’aliquota Iva al 10%