L’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni agli operatori finanziari per poter rimediare a errori minori o gravi non conformità rilevati e trasmessi dall’autorità fiscale degli Stati Uniti. Definiti le modalità e i termini per le correzioni, da parte delle istituzioni finanziarie italiane (Reporting italian financial institution – Rifi) tenuti a inviare i dati relativi ai contribuenti statunitensi, delle informazioni inesatte o incomplete. Dopo il provvedimento del 7 agosto 2015, l’Agenzia ritorna sull’accordo Fatca (Foreign account tax compliance act), con un provvedimento del 26 luglio 2016, dedicato a modifiche e integrazioni.
L’iter prende il via da una segnalazione, inviata tramite Pec, con cui l’Agenzia comunica all’istituto interessato quanto segnalato dall’Internal revenue servicestatunitense. Gli errori possono essere corretti a seguito di tale comunicazione o su iniziativa spontanea dell’istituto.
Categorie di errori
Si possono verificare:
- errori minori e amministrativi, fra cui le informazioni inesatte o incomplete o altre violazioni dell’Accordo
- gravi non conformità, fra cui omessa comunicazione, mancata tempestiva correzione di errori minori e amministrativi, altre non conformità legate alla mancata applicazione della ritenuta d’imposta sui pagamenti di fonte statunitense effettuati nei confronti di istituti finanziari non partecipanti.
Come procedere alla correzione
L’istituzione finanziaria interessata alla modifica delle informazioni deve inviare all’Agenzia delle Entrate un file con i dati corretti, tramite piattaforma Sid. Il file deve essere trasmesso:
- entro 90 giorni dalla data di ricezione della Pec, in caso di errore minore e amministrativo
- entro 16 mesi dalla data di ricezione della Pec, in caso di grave non conformità
L’avvenuta presentazione della comunicazione correttiva sarà certificata da una ricevuta dell’Agenzia, contenente l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione e il protocollo automatico attribuito al file. La ricevuta sarà resa disponibile entro cinque giorni dalla protocollazione. In caso di anomalie nelle regole di trasmissione, il file sarà scartato e il sistema provvederà a notificare il motivo della mancata ricezione.
Finalità dell’accordo Fatca
Si ricorda brevemente che l’accordo intergovernativo Fatca, operativo dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare, tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie, l’evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti aperti presso istituti finanziari italiani e da residenti italiani tramite conti di istituzioni finanziarie statunitensi. Al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’Irs statunitense, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti. La trasmissione delle informazioni all’Agenzia deve avvenire il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.