Il ricalcolo riguarderà le attestazioni Isee rilasciate sino al 28 maggio 2016 per i nuclei familiari in cui siano presenti persone disabili o non autosufficienti all’indomani della Sentenza del Consiglio di Stato. L’Inps procederà d’ufficio al ricalcolo degli ISEE per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti coinvolti nella recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato parzialmente l’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, contenente la disciplina di riforma dell’ISEE nella parte in cui includeva tra i trattamenti rilevanti ai fini ISEE quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché nella parte in cui prevedeva delle franchigie differenziate sulla base dell’età per le persone con disabilità. Lo precisa l’Istituto di previdenza con la Circolare 137/2016 pubblicata ieri.
Come noto, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, in sede di conversione del decreto legge n. 42 del 2016, il Governo ha introdotto una disciplina transitoria volta a modificare il calcolo dell’ISEE per tali nuclei fino all’adozione di una modifica normativa “strutturale” al citato decreto 159/2013. La disciplina transitoria ha escluso dalla nozione di “reddito disponibile”, i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Pertanto, per effetto di tale disposizione, questi trattamenti quali, ad esempio, indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile, le indennità di frequenza, le indennità di comunicazione, non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell’Inps né andranno più indicati nella DSU qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS. E, pertanto, non rileveranno più nel calcolo dell’Isee. La norma di vantaggio si riferisce solo ai trattamenti erogati sulla base della disabilità: sono, pertanto, esclusi dal trattamento agevolato quei trattamenti assistenziali o previdenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla disabilità (ad esempio carta acquisiti ordinaria, contributo affitto, assegno di maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni, SIA sperimentale ecc.). Tali somme restano incluse nella nozione di reddito disponibile con la conseguenza che continueranno a rilevare nel calcolo dell’ISEE.
Altra modifica apportata dalla disciplina transitoria concerne la maggiorazione del parametro della scala di equivalenza in sostituzione delle spese e delle franchigie per persone con disabilità. In particolare, dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte: le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori; la retta per l’ospitalità alberghiera; le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente. In sostituzione di tali detrazioni la misura introdotta dal Governo prevede, per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. n. 159 del 2013. L’Inps comunica, pertanto, che gli Isee attestati a partire dal 29 maggio 2016 relativamente ai nuclei con componenti disabili sono stati calcolati tenuto conto delle modifiche sopra esposte.
Ricalcolo d’ufficio per gli Isee attestati dal 1° gennaio al 28 maggio 2016
A seguito delle intervenute modifiche legislative, per semplificare le attività di elaborazione del nuovo valore ISEE evitando il disagio della presentazione di una nuova domanda da parte dei nuclei interessati a questa modifica legislativa, nonché nuove ulteriori spese nella gestione delle presentazioni delle DSU, l’Inps provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d’ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016. Il ricalcolo d’ufficio non riguarderà tuttavia gli ISEE pari a zero (se presenti più indicatori in una stessa attestazione almeno uno pari a zero); gli ISEE contestati ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell’INPS o dell’Agenzia delle entrate; gli ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni (ISEE attestati dal 29 maggio 2016)
Il ricalcolo in esame avverrà in base alle informazioni indicate nella DSU oggetto di ricalcolo e riferite al momento dell’originaria di presentazione della DSU stessa. Pertanto, ove successivamente alla data di presentazione della DSU originaria, siano intervenute rilevanti variazioni (nascita di un figlio, decesso di un componente, raggiungimento della maggiore età da parte di un componente del nucleo eccetera) ed il cittadino intenda far valere tali nuove situazioni, sarà onere dello stesso presentare una nuova DSU con le informazioni aggiornate, poiché il ricalcolo d’ufficio svolto secondo le informazioni acquisite con la DSU originaria non conterrebbe queste importanti variazioni riferite al nucleo familiare.
Le operazioni di ricalcolo d’ufficio avverranno in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della DSU originaria e si concluderanno entro il 10 settembre p.v.. L’attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli utenti interessati attraverso i canali messi a diposizione dall’Istituto (Caf, accesso con PIN, presso sedi periferiche dell’Istituto). Qualora i tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di ricalcolo può derivare una perdita di opportunità a causa dell’imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, il cittadino potrà comunque presentare una nuova DSU per ottenere un ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni, senza attendere il ricalcolo d’ufficio.
A seguito dell’elaborazione del ricalcolo, gli Enti che accedono al sistema informativo per codice fiscale di un componente del nucleo visualizzano immediatamente l’attestazione contenente il valore ISEE che risulta dal ricalcolo. Per consentire agli enti erogatori di utilizzare comunque la vecchia attestazione dell’Isee, calcolato secondo le modalità previgenti l’entrata in vigore del Dl 42/2016, tale valore potrà essere consultato specificando il protocollo della dichiarazione originaria. Infatti, come da espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la decorrenza dell’ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità è rimessa alla valutazione del singolo Ente erogatore della specifica prestazione sociale agevolata. L’ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate deve infatti adottare gli atti attuativi anche normativi conseguenti alle nuove disposizioni, disciplinando sia l’eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino al 28 giugno 2016 (cioè sino a 30 giorni dall’entrata in vigore della disciplina transitoria), sia l’erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate per il periodo successivo a tale data.
Appare utile ricordare che tali norme hanno una efficacia temporale limitata in quanto verranno meno a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, in attuazione delle future modifiche regolamentari.