rimborso TFRLa domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 25, del regolamento n. 800/2008 CE, sulle categorie di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE. Nella fattispecie, la questione pregiudiziale riguarda la controversia insorta tra la società ricorrente e l’amministrazione finanziaria austriaca in merito al rigetto di quest’ultima della richiesta di rimborso delle imposte sull’energia per la mancanza del rispetto delle condizioni richieste dal suddetto regolamento in materia di esenzione delle imposte a tutela dell’ambiente.

 

Il procedimento precontenzioso

 

La società ricorrente depositava una domanda di rimborso delle imposte sull’energia relative all’anno 2011che veniva respinta, sia dal Consiglio di giustizia tributaria indipendente che dalla Corte suprema tributaria austriaca respingevano in virtù di una nuova normativa che a decorrere dal gennaio 2011 prevedeva il rimborso delle imposte sull’energia esclusivamente a favore  delle imprese di produzione. Con decisione del 19 marzo 2013, la Corte suprema amministrativa austriaca, riconosceva il diritto di esenzione anche alle imprese di servizi per il solo mese di gennaio 2011 in quanto la nuova normativa entrava in vigore dal mese di febbraio 2011. Ecco che allora, la società ricorrente presentava un ricorso amministrativo integrativo, al Consiglio di giustizia tributaria indipendente, per chiedere che la domanda di rimborso venga accolta integralmente per l’intera annualità 2011. La normativa austriaca relativa al rimborso delle imposte sull’energia è stata modificata a più riprese in quanto più volte indicata quale concessione di aiuto di Stato in virtù della esclusione dal beneficio di esenzione delle imprese di servizi e non di quelle dedite alla fabbricazione materiale dei beni. Il giudice del rinvio, pertanto, solleva la questione pregiudiziale innanzi ai giudici europei, in quanto nutre dei dubbi sulla compatibilità della nuova normativa austriaca, sul rimborso delle imposte sull’energia, con il regolamento n. 800/2008.

 

Le condizioni del regolamento n. 800/2008

 

Ai fini della concessione, da parte dell’ Austria, dell’esenzione delle imposte sull’energia, occorre che la normativa nazionale di riferimento sia conforme a tre condizioni di cui al capo I del regolamento n. 800/2008. In primis, occorre che la normativa nazionale faccia riferimento al regolamento stesso ed alla indicazione degli estremi di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. In secundis, occorre che le autorità nazionali trasmettano una sintesi delle informazioni sulla normativa nazionale di esenzione entro venti giorni lavorativi dalla entrata in vigore della normativa stessa. In tertiis, le autorità nazionali devono effettuare la pubblicazione su internet della normativa di esenzione nel rispetto delle modalità previste dal regolamento n. 800/2008.

 

La questione pregiudiziale

 

Il giudice del rinvio nella questione pregiudiziale principale posta chiede nella sostanza se l’assenza, in un regime di aiuti come quello controverso nel procedimento principale, in cui la norma di riferimento preveda l’esplicita indicazione del Regolamento n. 800/2008 e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, osti alla rispondenza  del suddetto regime alle condizioni per essere esentato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra, dall’obbligo di notifica ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

 

Sulla questione pregiudiziale

 

I giudici europei ricordano come l’obbligo di notifica costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo istituito dal Trattato FUE nel settore degli aiuti di Stato. Pertanto, gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare alla Commissione ogni misura sui regimi di aiuti fino alla emanazione di una decisione definitiva sul regime di aiuto stesso. Ecco che allora, nel caso di cui alla fattispecie principale, la normativa nazionale in questione non è stata notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 695/1999 ne tanto meno la normativa nazionale contiene il riferimento al regolamento n. 800/2008. Al riguardo, i togati europei specificano come il riferimento al regolamento, nel regime di aiuto nazionale, è necessario per consentire ai beneficiari di comprendere le ragioni per le quali la misura agevolativa puo’ essere attuata mentre la comunicazione alla Commissione delle variazioni del regime di aiuti consente alla stessa di effettuare i dovuti controlli, mentre ai terzi interessati di essere informati sulle misure di aiuto previste.

 

La pronuncia

 

I giudici della prima sezione della Corte di giustizia europea, si sono espressi dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, debba essere interpretato nel senso che il mancato rispetto delle condizioni previste nello stesso regolamento, da parte della normativa nazionale austriaca di esenzione dalle imposte sull’energia, in particolare della mancata indicazione del titolo del regolamento n. 800/2008 nonché la mancata indicazione degli estremi di pubblicazione in GUCE osta alla applicazione del suddetto regime di esenzione e di conseguenza  di concessione del rimborso fondato sull’applicazione di tale regime.

 

 

 

Data della sentenza

 

21 luglio 2016

 

 

 

Numero della causa

 

Causa C-493/14

 

 

 

Nome delle parti

 

 

  • Dilly’s Wellnesshotel GmbH,

 

contro

 

 

  • Finanzamt Linz