settore statale, regime fiscalePubblicato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante delega di pagamento, dell’incentivo riconosciuto alle imprese del settore per la formazione professionale. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, tramite il modello F24, nei limiti, termini e condizioni previsti dal comma 2 dell’articolo 32-bis, Dl 133/2014, con la risoluzione 59/E del 21 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6862”.

 

L’articolo 32-bis del Dl 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014, reca disposizioni in materia di autotrasporto. In particolare, il comma 2 prevede che gli incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale (articolo 2, comma 2, lettera f), regolamento di cui al Dpr 227/2007), in caso di espressa richiesta del beneficiario siano fruiti mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

 

Il beneficio fiscale può essere utilizzato in compensazione, però, solo dopo che il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti abbia trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari, con i relativi codici fiscali e importi del credito spettante a ciascuno di essi.

 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo sarà indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione fruita, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” sarà valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito , nel formato “aaaa”.