Pubblicato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante delega di pagamento, dell’incentivo riconosciuto alle imprese del settore per la formazione professionale. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, tramite il modello F24, nei limiti, termini e condizioni previsti dal comma 2 dell’articolo 32-bis, Dl 133/2014, con la risoluzione 59/E del 21 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6862”.
L’articolo 32-bis del Dl 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014, reca disposizioni in materia di autotrasporto. In particolare, il comma 2 prevede che gli incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale (articolo 2, comma 2, lettera f), regolamento di cui al Dpr 227/2007), in caso di espressa richiesta del beneficiario siano fruiti mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il beneficio fiscale può essere utilizzato in compensazione, però, solo dopo che il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti abbia trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari, con i relativi codici fiscali e importi del credito spettante a ciascuno di essi.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo sarà indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione fruita, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” sarà valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito , nel formato “aaaa”.