rifiuti-Pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 26.5.16, pubblicato sulla G.U. n 146 del 24.6.16, inerente “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” ed il relativo metodo di calcolo.

 

Il provvedimento è attuativo dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», che modifica l’art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo misure per incrementare la raccolta differenziata.

 

Il decreto legislativo n. 152/2006 all’art. 205 individua i seguenti obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune: almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. L’art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto che «Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu’ efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

 

a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

 

b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

 

c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.» La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE prevede all’art. 11, paragrafo 2, lettera a) che, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, siano aumentatati complessivamente almeno al 50% in termini di peso.

 

Di conseguenza, per promuovere il riciclaggio di «alta qualita’» (direttiva 2008/98/CE, art. 11, paragrafo 1) gli Stati membri «istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. Entro il 2015 la raccolta differenziata sara’ istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro».

 

In allegato il testo completo del Decreto.