Una docente presentava domanda di inerimento nelle GAE chiedendo altresì di essere inserita nell’elenco dei riservisti L. n. 68 del 1969, ex art. 1, terza fascia. Tale diritto,vantato, non le veniva riconosciuto. Dopo anni di contenzioso la palla passa alla Corte di Cassazione che con Sentenza del 07-07-2016, n. 13868 afferma principi importanti in materia, confermando, a dire il vero, orientamenti già consolidati ma non sempre applicati.
La Legge n. 68 del 1999 determina nella tutela degli invalidi un salto di qualità. “Essa, infatti, segna il passaggio da un sistema, prevalentemente Ispirato all’idea della configurazione dell’inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica, ad un altro sistema diretto, invece, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse. In tale ottica è stato anche rilevato che con la normativa del 1999 si è manifestata una più accentuata sensibilità del legislatore verso la persona dell’invalido, pur nel rispetto del principio del bilanciamento degli interessi; il che è attestato, da un lato, dalla completa equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati – con la perdita da parte dei primi di quello che è stato visto come il privilegio (accordato dalla L. n. 482 del 1968, art. 12) di subordinare l’assunzione degli invalidi al verificarsi delle vacanze in organico – e, dall’altro, da un riallineamento dei parametri delle quote di riserva a quelli fissati dagli altri Paesi Europei.
Dalle suesposte considerazioni può desumersi con certezza che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione del posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato (vedi, in particolare Cass. 23112/2008).”
Specificando altresì che “ mentre l’Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti “riservatati o non” da una successiva graduatoria prima dell’esaurimento di quella precedente della “stessa specie”, è invece obbligata ad attingere gli invalidi dall’apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art.3 rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti.
Ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale perchè legittimerebbe – ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell’ultima fossero collocati uno o più disabili – una completa disapplicazione delle quote dl riserva dl cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3.
Nè può il datore di lavoro pubblico attraverso circolari o altri provvedimenti negare un diritto che, per la sua natura e per l’interesse ad esso sotteso, non è suscettibile di alcuna lesione ad opera di fonti non primarie.”