Bonifica, amiantoIl provvedimento riguarda i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati alla esposizione alle polveri di amianto.

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale relativo all’attuazione dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 1, comma 277 della legge 208/2015. Interessati alla misura sono i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati alla esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dell’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto e che non siano titolari di prestazione pensionistica.

 

I lavoratori in questione potranno godere di una maggiorazione contributiva del 25%, – utile ai soli fini della misura della pensione ai sensi di quanto già riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 come riformato dal decreto legge 269/2003 – del periodo di lavoro svolto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l’esposizione alle fibre di amianto sino al termine della bonifica. Si ricorda che gli interessati per accedere al beneficio dovevano presentare istanza, a pena di decadenza, entro lo scorso 1° marzo 2016, alle strutture dell’Inps territorialmente competenti (cfr: messaggio inps 587/2016) e che i trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio in parola, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016.

 

Procedura amministrativa. Al fine di accertare i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata, nonché la mancata adozione, per i lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro dovrà produrre apposita documentazione avente data certa circa tali fatti e circostanze. La certificazione dei periodi di lavoro oggetto della predetta maggiorazione dovranno essere individuati preventivamente dall’Inail che trasmetterà la domanda di accoglimento dell’istanza all’Inps.

 

E’ previsto il monitoraggio delle domande in funzione delle risorse stanziate per il beneficio dal legislatore. A tal fine, l’Inps all’esito di tale procedura dovrà comunicare all’interessato: a) l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni e sia verificata l’esistenza della relativa copertura finanziaria; b) il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l’accesso al pensionamento è indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio stesso; c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni.

 

Ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l’Inps effettuerà il monitoraggio delle domande di accesso al beneficio attraverso l’analisi delle informazioni concernenti: a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore dei requisiti pensionistici; b) l’onere per ogni esercizio finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico e all’eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.