soldi soldiIl prossimo 31 luglio scade il termine per rendere operative le correzioni nel Fondo di solidarietà comunale del 2017.

 

Il D.M. 24 febbraio 2016 dei Ministeri dell’economia e dell’interno ha attivato il sistema di trasmissione dei dati per la correzione degli errori di versamento effettuati dai contribuenti a partire dal 2012 applicabile, ai sensi dell’art. 1, co. 4 del D.L. n. 16/2014, alla correzione degli errori di versamento di tutti i tributi locali pagati mediante F24.

 

L’iniziale scadenza, di natura ordinatoria, era stata fissata al 27 giugno 2016, ma il Ministero dell’economia, con la circolare 21 giugno 2016, n. 3, ha provveduto al suo differimento al 30 gennaio 2017.

 

Al riguardo, si ricorda che il comma 2 dell’art. 7 del decreto 24 febbraio 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno dispone che in sede di prima applicazione della procedura in questione gli enti locali inviano i dati relativi alle istruttorie già concluse entro sessanta giorni dalla data in cui è resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo fiscale.

 

Nella Circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016 è stato comunicato che l’applicazione relativa alla procedura in oggetto sarebbe stata resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale a partire dal 28 aprile 2016 e che, pertanto, i dati relativi alle istruttorie già concluse avrebbero dovuto essere inseriti nel Portale stesso entro il prossimo 27 giugno 2016.

 

Nel caso di somme erroneamente versate all’ente locale ma di competenza dell’erario, l’ente locale provvede al riversamento di dette somme nei confronti dell’erario. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno provvedono, esclusivamente per le somme riguardanti l’imposta municipale propria e il tributo per i servizi indivisibili per gli anni 2013 e seguenti, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), alle eventuali regolazioni, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

In considerazione della necessità di realizzare gli aggiornamenti dell’applicativo che si sono resi necessari per adeguare la procedura “Certificazione rimborsi al cittadino” e risolvere, quindi, le criticità emerse al momento dell’inserimento dei dati da parte dei comuni e atteso che entro il 30 novembre 2016 gli aggiornamenti in parola saranno gradualmente completati, il termine del 27 giugno 2016 di cui alla predetta Circolare n. 1/DF del 2016 è conseguentemente differito al 30 gennaio 2017.

 

I comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell’esito dell’istruttoria relativa alle comunicazioni, i dati necessari all’attuazione delle disposizioni mediante il loro inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo un’applicazione disponibile sul Portale stesso. In sede di prima applicazione della procedura disciplinata nel presente decreto, gli enti locali inviano i dati relativi alle istruttorie già concluse entro sessanta giorni dalla data in cui è resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo fiscale.

 

Non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.