canone tvSolo per quest’anno sarà possibile versare il canone Tv entro il 31 ottobre.

 

Gli utenti che non sono direttamente titolari di una fornitura elettrica e che, pertanto, non ricevono la bolletta della luce – “veicolo” per l’addebito dell’abbonamento televisivo, individuato dalla legge 208/2015 – dovranno provvedere direttamente al versamento mediante il modello F24, indicando i codici tributo “TVRI” e “TVNA”, istituiti appositamente dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 53/E del 7 luglio 2016.

 

I codici (“TVRI” per il rinnovo e “TVNA” per i nuovi abbonamenti) dovranno essere riportati esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Erario”, indicando, inoltre, l’anno cui si riferisce il canone nel campo “anno di riferimento”.

 

I suddetti codici tributo saranno operativi a decorrere dal 1° settembre 2016.

 

Il pagamento del canone, per l’anno 2016, deve essere effettuato autonomamente dal contribuente tramite modello F24, entro il 31 ottobre 2016, nei seguenti casi (comma 7 dell’articolo 3, Dm 13/5/2016):

 

– nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al pagamento del canone, è titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica, come, ad esempio, è per il portiere di uno stabile che risiede nella casa messa a disposizione dal condominio titolare dell’utenza elettrica dove egli detiene un televisore

 

– l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (allegato A alla delibera dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 e suoi successivi aggiornamenti), come succede nelle isole di Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia e Ventotene.