revisori legaliLa Direzione centrale Finanza locale rende noto che da ieri sono disponibili tutti i dati su composizione, decorrenza e scadenza degli organi di revisione degli enti locali nominati con il nuovo sistema di scelta operativo da tre anni.

 

Al compimento del primo triennio di applicazione delle nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione a sorte dall’apposito elenco, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, è ora possibile disporre dei dati relativi alla composizione, decorrenza e scadenza degli organi di revisione nominati con il nuovo sistema.

 

Al fine di assicurare una più ampia conoscenza dell’intera procedura la pagina internet dedicata all’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali www.finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html è stata ampliata con nuovi contenuti che consentono la visualizzazione della situazione relativa agli incarichi dei revisori dei conti di ciascun ente locale appartenente alle Regioni a statuto ordinario.

 

Dal menu proposto nella suddetta pagina, alla voce “Revisori per ente”, si accede alla visualizzazione della nuova funzione che mostra tutti i sorteggi che hanno interessato ciascun ente locale, a partire dal 10 dicembre 2012 (data di inizio del nuovo sistema di scelta dei revisori) e le successive nomine effettuate.

 

La nuova funzione permette, quindi, di visualizzare i nominativi dei componenti dell’Organo di revisione economico finanziaria in carica e quelli precedentemente nominati a seguito della procedura di estrazione a sorte, con l’indicazione della decorrenza e della scadenza dell’incarico nonché delle motivazioni dell’eventuale cessazione anticipata dello stesso.

 

Si segnala, inoltre, che accedendo al link www.finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php/albo_revisori è possibile visualizzare, per ciascun iscritto all’Elenco 2016, anche gli incarichi triennali precedentemente svolti presso gli enti locali, dichiarati dagli stessi in sede di domanda di iscrizione. Tali incarichi (uno o massimo due) sono quelli richiesti per l’iscrizione alle fasce 2 o 3 dell’Elenco e non necessariamente rappresentano il totale degli incarichi precedentemente svolti dagli iscritti.