Un Dpcm aveva rimandato di 20 giorni l’appuntamento in cassa per i contribuenti coinvolti dagli studi di settore. Numerose le imposte interessate, di riflesso, dalla proroga.
Ultimi momenti anche per la proroga riconosciuta ai contribuenti che esercitano attività economiche sottoposte agli studi di settore, dichiarando ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti, per effettuare, senza aggravi, i versamenti delle imposte derivanti dai modelli Unico e Irap 2016.
Il Dpcm dello scorso 15 giugno ha, infatti, fatto slittare di venti giorni la scadenza ordinaria del 16 giugno, portandola al 6 luglio 2016. Dal giorno successivo e fino al 22 agosto (il 20 agosto è sabato), andrà aggiunta la maggiorazione dello 0,40 per cento.
La proroga interessa anche:
- i contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“minimi” – articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) e quelli che aderiscono al regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014), sempre che svolgano attività per le quali sono previsti gli studi di settore (anche se ne sono esclusi per espressa previsione normativa)
- i contribuenti con redditi imputati per “trasparenza”, derivanti cioè da partecipazione a società, associazioni e imprese che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Tra questi, quindi, anche i soci di Sp, i collaboratori di aziende familiari, coniugi che gestiscono una loro azienda, i componenti di associazioni di artisti o professionisti, i soci di Sc “trasparenti”
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione (inizio o cessazione attività nell’anno, non normale svolgimento dell’attività, eccetera) diverse dal superamento del tetto massimo di ricavi o compensi dichiarati (5.164.569 euro) oppure di inapplicabilità (società cooperative o consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate).
In particolare, l’appuntamento rimandato riguarda il saldo 2015 e l’acconto 2016 di Ires, Irpef e Irap e relative addizionali, ma anche gli altri tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, il cui termine di pagamento ordinario è fissato al 16 giugno di ogni anno.
Domani, quindi, in scadenza, anche i versamenti relativi a:
- saldo 2015 e acconto 2016 di cedolare secca, imposta sostitutiva di “minimi” e forfetari, Ivie, Ivafe, contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata
- saldo 2015 del contributo di solidarietà del 3 per cento
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, non assoggettati a ritenute alla fonte
- diritto camerale.
Passaggio in cassa, senza maggiorazioni, entro il 6 luglio, anche per il versamento dell’Iva dovuta a seguito dell’adeguamento agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3 per cento. Lo slittamento vale, inoltre, con un +1,2%, per il saldo Iva 2015, nel caso in cui la presentazione della relativa dichiarazione avvenga all’interno di Unico 2016 e il versamento non sia stato effettuato entro lo scorso 16 marzo. La disciplina prevede, infatti, ordinariamente, una maggiorazione dell’0,4% per ogni mese successivo al 16 marzo e fino al 16 giugno, termine che quest’anno è stato, appunto, spostato al 6 luglio.
Nell’eventualità di pagamento rateale, dopo la prima quota versata entro il 6 luglio, i contribuenti Iva devono corrispondere la seconda rata entro il 18 luglio visto che il 16 luglio capita di sabato. I non titolari di partita Iva che usufruiscono della rateizzazione, invece, devono passare in cassa per la seconda quota entro il 22 agosto. La scadenza normale del 31 luglio, infatti, cade di domenica, facendo scivolare il tempo utile per l’adempimento al 1° agosto, giorno da cui scatta la “tregua” estiva. Il periodo di ferie terminerebbe il 20 agosto, ma ci troviamo di nuovo a fare i conti con un sabato, che consente di rinviare il pagamento al successivo lunedì 22.