saldiDa sabato 2 luglio, partono in tutta Italia i saldi estivi. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo circa 232 euro per un valore complessivo intorno ai 3,6 miliardi di euro. Per la prima volta l’avvio dei saldi risponde alla richiesta di Federazione Moda Italia di avere una data unica a livello nazionale anche per evitare fenomeni di distorsione di concorrenza tra imprese nei diversi territori.

 

 

 

VALORE DEI SALDI ESTIVI PER L’ABBIGLIAMENTO E LE CALZATURE

2016

2015

Valore dei saldi estivi (miliardi di euro)

3,6

3,6

Numero famiglie italiane (milioni)

25,8

25,7

Numero famiglie che acquista in saldo (milioni)

15,5

15,4

Acquisto medio a famiglia per saldi estivi (euro)

232

229

Numero medio dei componenti di una famiglia

2,3

2,3

Acquisto medio per persona (euro)

100

98

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio

 

 

 

“Speriamo che le tante chiacchiere, l’agitazione e le molte ansie create intorno alle conseguenze della Brexit – afferma Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vicepresidente di Confcommercio – non vadano a penalizzare un clima di fiducia delle famiglie italiane che già non è al massimo. I consumi ancora deboli in stagione e le condizioni meteo non favorevoli hanno determinato una forte disponibilità di ‘invenduto’. Per questo i consumatori avranno ampia possibilità di scelta. A noi operatori – continua Borghi – questi saldi di “fine stagione” (a stagione appena iniziata), speriamo possano portare liquidità per far fronte alle scadenze con i fornitori; certamente non margini. In sostanza si tratta di un ‘brodino’ ad un paziente ancora convalescente”.

 

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:

 

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

 

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

 

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante

 

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

 

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

 

Confcommercio segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale da Federazione Moda Italia, come “Saldi Chiari”, “Saldi Trasparenti”, “Saldi Tranquilli”.