elusione abuso dirittoUn’operazione, anche se effettiva e reale, può essere in ogni caso tesa a dribblare l’applicazione di uno specifico regime fiscale.

 

In tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dall’articolo 37, comma 3, DPR n. 600 del 1973, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali.

 

Sentenza n. 11937 del 10 giugno 2016 (udienza 22 febbraio 2016)

 

Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Amato Sergio – Est. Cricenti Giuseppe

 

Accertamento sui redditi – Articolo 37, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 – La disciplina dell’interposizione fittizia non presuppone un comportamento fraudolento da parte del contribuente – E’ sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico – Lo scopo elusivo può essere raggiunto anche mediante operazioni effettive e reali.