In arrivo nuovi alert dall’Agenzia delle Entrate riguardanti possibili anomalie presenti nelle dichiarazioni dei redditi, allo scopo di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea di basi imponibili. Destinatari, questa la volta, coloro che hanno percepito indennità e compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa di ammontare eccedente il milione di euro. Per tali somme, con diritto alla percezione maturato dal 1° gennaio 2011, il “decreto salva Italia” (articolo 24, comma 31, Dl 201/2011) ha previsto l’assoggettamento a tassazione ordinaria invece che separata.
Le anomalie (reddito parzialmente o totalmente omesso, indennità erroneamente assoggettate a tassazione separata dal sostituto) sono emerse in seguito ai controlli effettuati tra i dati dichiarati dai percipienti e quelli comunicati dai sostituti d’imposta che hanno erogato le indennità di fine rapporto e altre indennità equipollenti. Il provvedimento 21 giugno 2016 indica le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti i redditi non dichiarati e gli elementi utili per rimediare a eventuali errori od omissioni avvalendosi del ravvedimento operoso.
L’Agenzia invierà agli interessati una comunicazione tramite raccomandata a/r, in risposta alla quale gli stessi, rivolgendosi all’indirizzo di posta elettronica riportato nella comunicazione, potranno richiedere informazioni e/o fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco, in grado di giustificare la presunta anomalia.
I contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione facendo ravvedimento e beneficiando, in tal modo, della riduzione delle sanzioni per infedele dichiarazione in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione. La disciplina del ravvedimento operoso, infatti, è stata profondamente modificata dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 637, legge 190/2014), sia sotto l’aspetto temporale sia con la rimozione di alcune cause ostative, proprio per consentire ai contribuenti di correggere gli errori commessi e di versare le connesse somme dovute, usufruendo di uno “sconto” sulle sanzioni, graduato in base alla tempestività della regolarizzazione.
Infatti, l’accesso al ravvedimento non è più precluso dalla circostanza che la violazione è già stata constatata o che sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo delle quali l’interessato ha avuto formale conoscenza. Gli unici ostacoli all’utilizzo dell’istituto sono rappresentati dalla notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, e dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972).