Tra tutte le risoluzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate una in particolare, la Risoluzione 96/E, si forniscono utili indicazioni in riferimento alla Richiesta di offerta e all’Ordine diretto d’acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della PA. Per l’Amministrazione finanziaria viene puntualizzato che “In merito alle dette transazioni scambiate nel mercato elettronico si evidenzia che l’articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che “Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”.
Come risulta dall’art. 53 delle ‘Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione’, pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it , infatti, il contratto concluso è composto dall’offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Con riferimento a tali contratti il medesimo articolo 53 stabilisce che il “soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo..”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento di accettazione dell’offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali… che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione;
- le disposizioni di cui all’art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura denominata “Ordine diretto”;
- ai sensi dell’art.8 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Pertanto, nel caso in cui il punto ordinante sia un’Amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori;
- l’imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all’interno del MePA può essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell’art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006.
Per completezza, si evidenzia, infine, che l’art. 139, D.P.R. n. 207/2010, (rubricato “Spese di contratto, di registro e accessorie a carico dell’affidatario”)dispone che “Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto….”.
Quanto sopra è coerente con le Condizioni generali allegate ai bandi MePA, nelle quali, con riferimento dell’Ordine diretto, è previsto che “L’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore. Relativamente all’imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Diretto, l’onere per le prime 100 righe dell’Ordine stesso è da intendersi incluso nel prezzo. Il Fornitore ha la facoltà di rifiutare Ordini Diretti eccedenti le 100 righe, salvo il caso in cui il medesimo Fornitore intenda ugualmente dare corso all’Ordine. Il Fornitore è tenuto, comunque, a dare comunicazione al Punto Ordinante dell’eventuale rifiuto dell’Ordine Diretto, eccedente le 100 righe entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. In caso di determinazione forfetaria dell’eventuale imposta di bollo per l’Ordine Diretto, questa sarà a carico del Fornitore”.
Con riferimento alla Richiesta di offerta (RDO) non è prevista una specifica disciplina perché, il contratto di fornitura dei beni e/o servizi, composto dall’offerta del fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il “Documento di Accettazione” firmato digitalmente viene caricato a Sistema. Pertanto, la disciplina dell’imposta di bollo seguirà quanto previsto dall’Allegato A – Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.