Evidente è la sussistenza del nesso di causalità fra la mancata predisposizione del POS e l’infortunio verificatosi. Con l’adozione del piano operativo di sicurezza, si sarebbe dovuto prevedere, fra le possibili evenienze, il rischio di caduta dall’alto nel corso dei lavori di impermeabilizazione del tetto, con particolare riferimento alla tenuta dei lucernari e al pericolo di rottura e, conseguentemente, prevedere l’adozione delle misure antinfortunistiche volte ad impedire l’evento. La mancata redazione del POS ha impedito al datore di lavoro una presa di coscienza del relativo rischio e della necessità di approntare apposite opere provvisionali.
Tutti i pericoli connessi alla lavorazione devono essere previsti e valutati attraverso la predisposizione del POS e il cantiere deve essere già attrezzato di tutte le opere provvisionali occorrenti per evitare incidenti. Secondo la Corte di Cassazione l’eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso di causalità allorché l’incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l’inadeguatezza delle misure di prevenzione.
La Corte ricorda inoltre che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa. È stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o
Inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di tale comportamento.
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione n. 41374 del 07/10/2013.