Nuovi obblighi di trasparenza per le pubbliche Amministrazioni. Il D.lgs. 25-5-2016, n. 97 apporta significative innovazioni rispetto agli obblighi di trasparenza della P.A. La normativa – che dà attuazione all’art. 7 della legge 7-8-2015, n. 124 – introduce il concetto di “diritto di accesso civico” generalizzato agli atti della P.A..
Il decreto si pone l’obiettivo non soltanto della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, ma di essere strumento di controllo delle attività delle Amministrazioni e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Questo provvedimento è stato, da alcuni, paragonato al “Freedom information act” (Foia)vigente negli Usa. Sicuramente il decreto rappresenta un importante passo avanti per un miglior rapporto cittadeino/Amministrazione, ma vi sono elementi che lo differenziano in modo sostanziale dal sistema statunitense.
Vi è, innanzi tutto, una diversa impostazione culturale di fondo (nel Foia è la P.A. che rende pubblici i documenti, mentre in Italia vige il concetto che è il cittadino che deve chiedere, sopportando gli eventuali costi). E poi, negli Usa – in caso di difficoltà o impossibilità a reperire dati e documenti – si inoltra, senza nessuna formalità, un appello amministrativo a un organo superiore, che interviene (con eventuale ricorso alla magistratura solo in via residuale); mentre la normativa italiana, oltre all’assenza di sanzioni per chi è inadempiente, non prevede una modalità rapida ed efficace di risoluzione delle controversie tra il cittadino che chiede l’accesso e l’Amministrazione che lo rifiuta (per cui, l’unica strada per far valere i propri diritti è il ricorso – lungo e costoso – alla giustizia amministrativa.