La riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 158/2015) ha dimezzato il quantum dovuto a seguito del ravvedimento operoso. I contribuenti che entro il 16 giugno non hanno pagato, in tutto o in parte, gli acconti Imu e Tasi, oppure li versano in ritardo oltre tale data, possono regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% (1/10 della sanzione base) per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza.
Infatti l titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.”;
b) all’articolo 72, comma 1, le parole: “dal duecento al quattrocento per cento” sono sostituite dalle seguenti: “dal centoventi al duecentoquaranta per cento”.
Inoltre, il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di accertamento.
Le sanzioni dovute per il ravvedimento risultano dimezzate perché, in primis, è stata ridotta di metà, dal 30% al 15%, la sanzione applicabile dall’ente impositore in caso di accertamento delle violazioni commesse entro i 90 giorni dalla scadenza di legge.