I.U.C.

 

È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1 comma 688 L. 147/2013; per l’IMU art. 9 c. 3 D.Lgs. 23/2011).

 

TASI

 

Termine per il versamento della prima rata (acconto) TASI sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente ( art. 1 comma 688 L. 147/2013).

 

I.M.U.

 

Termine per il versamento del primo acconto IMU da eseguire sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (art. 9 D.Lgs. 23/2011; art. 13 c. 13bis D.L. 201/2011).

 

IMU enti non commerciali

 

Entro oggi gli enti non commerciali effettuano il versamento della prima rata IMU per l’anno in corso (pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente) e della terza rata IMU dell’anno precedente, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, mediante F24 (Risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013; art. 1 comma. 721 L. 147/2013).