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Le imposte di registro e ipo-catastali si applicano anche ai trasferimenti immobiliari nell’ambito delle vendite giudiziarie a favore degli imprenditori agricoli? Va ricordato che ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 18/2016 (convertito con modifiche dalla Legge n. 49/2016) gli atti ed i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o di una procedura di vendita (ex art. 107, R.D. n. 267/1942), sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

 

Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

 

Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all’articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.