La Direzione centrale della finanza locale ha diffuso l’indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte dei comuni.
Emergono alcuni seri profili di criticità nell’affidamento dei servizi stessi che rischiano di aggravarsi nel 2017 quando scadranno oltre 2mila contratti di tesoreria. L’indagine in qualche caso è addirittura allarmante e tra qualche mese la situazione potrebbe rivelarsi delicatissima.
Lo scorso anno alcune Prefetture e diversi enti locali hanno segnalato nuove e crescenti difficoltà nell’affidamento del servizio di tesoreria comunale. In base alle comunicazioni ricevute, sembrerebbe che i Comuni, operando in un quadro di risorse decrescenti, tendano a presentare nei propri bandi condizioni di offerta che non sono considerate remunerative dagli istituti di credito. Questi ultimi, per contro, evidenziano maggiori costi legati alla necessità di adottare modalità gestionali sempre più sofisticate, connesse all’aumento dei vincoli legislativi, e rischi crescenti, legati, ad esempio, all’eventualità del mancato rimborso dell’anticipazione di tesoreria in caso di dissesto. In tale contesto, che sembrerebbe caratterizzarsi per un consistente aumento del fenomeno delle c.d. “gare deserte”, si è ritenuto opportuno acquisire dati certi e quanto più possibile completi circa l’attuale situazione degli affidamenti di tesoreria, e ciò al fine di individuare misure in grado di agevolare lo svolgimento di un servizio strategico per la corretta gestione dell’ente locale.
Pertanto è stato chiesto ai Responsabili del Servizio Finanziario dei Comuni di compilare nel periodo 18 gennaio – 16 marzo il questionario appositamente predisposto nell’area TBEL del sito istituzionale della Direzione Centrale, indicando se alla data del 15 gennaio 2016:
a) fosse vigente una convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria affidata a seguito di procedura ad evidenza pubblica (art.210, comma 1, primo periodo TUEL). In tal caso è stato chiesto anche di specificarne periodo di validità e valore complessivo;
b) fosse vigente una convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria affidata a seguito di unico rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto (art.210, comma 1, secondo periodo TUEL). In tale eventualità è stato chiesto di riportare il periodo di validità del rinnovo;
c) se, per la necessità di assicurare il servizio e nelle more della ricerca del nuovo contraente, si fosse proceduto alla proroga della convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara. In tale ipotesi è stato chiesto di precisare anche la data di scadenza del precedente contratto e quella della proroga.
Con l’approvazione della nuova disciplina degli appalti pubblici, avvenuta con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), l’istituto del rinnovo trova la sua definitiva sistemazione. Il rinnovo tacito viene definitivamente espunto dall’ordinamento (art. 57, comma 7). Quello espresso diviene una facoltà riconosciuta alle Amministrazioni appaltanti, a condizione che la possibilità di esercitare tale opzione sia stata esplicitata sin dall’origine e portata a conoscenza di tutti i potenziali concorrenti (si vedano i riferimenti contenuti nell’art. 29, commi 1 e 10, e nell’allegato IX A, punto 6, lett. a, b, c).
Per quanto riguarda l’istituto della proroga, lo stesso si sostanzia nella prosecuzione del rapporto contrattuale attraverso il semplice spostamento in avanti del termine di durata inizialmente fissato, senza alcuna variazione delle altre clausole negoziali. Determina l’ultrattività del contratto il cui termine sia spirato e, trattandosi di uno strumento eccezionale, dovrebbe essere usato in casi particolarissimi, per motivi che non dipendono dalla stazione appaltante e per assicurare tecnicamente la gestione della procedura ad evidenza pubblica già avviata.
In allegato il testo completo dell’indagine e l’allegato dell’ANCI.