Ufficiali le disposizioni attuative del regime fiscale speciale destinato ai lavoratori “impatriati”. Con il decreto del 26 maggio 2016, pubblicato nella GU n. 132 di ieri, il Mef ha provveduto, tra l’altro, a sottolineare il divieto di cumulo dell’agevolazione con gli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori trasferitisi all’estero (articolo 44, Dl 78/2010).
Stiamo parlando del trattamento fiscale di favore messo in campo dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (“decreto internazionalizzazione”), in base al quale il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato da lavoratori altamente qualificati, che trasferiscono la residenza in Italia, concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70 per cento. In materia, il provvedimento dell’Agenzia dello scorso 29 marzo ha definito le modalità di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime, in vigore da quest’anno, da parte dei soggetti già destinatari dei benefici previsti dalla legge 238/2010, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (vedi articolo “Rientro dei cervelli: le modalità per accedere al regime speciale”).
Il beneficio vale per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i successivi quattro. Il decreto appena pubblicato ricorda le ulteriori condizioni richieste, cioè:
- i lavoratori non devono aver risieduto in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento e devono impegnarsi a rimanere nel Paese per almeno due anni
- l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la stessa impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa
- l’attività va prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta
- i lavoratori devono svolgere funzioni direttive e/o possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (Dlgs 108/2012 e Dlgs 206/2007).
Inoltre, possono usufruire degli stessi sconti i cittadini dell’Unione europea laureati che hanno svolto un’attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, oppure hanno studiato per conseguire il titolo o una specializzazione post lauream, fuori dai confini nazionali, senza soluzione di continuità per almeno gli ultimi ventiquattro mesi.
Le ultime disposizioni, come anticipato, infine dispongono l’incompatibilità con la contemporanea fruizione dei benefici disposti dall’articolo 44 del Dl 78/2010, per il rientro dei “cervelli”, e la necessità di mantenere la residenza in Italia per almeno due anni, per non perdere lo sconto e non dover restituire quanto già fruito con l’aggiunta di sanzioni e interessi.