appalti punteggioIl punteggio spettante ai docenti per la mobilità è definito in base alle voci previste nella tabella di valutazione allegata al CCNI 2016/17. E’ possibile distinguere il punteggio di servizio, il punteggio relativo ai titoli posseduti dal docente e il punteggio per esigenze di famiglia. Nel punteggio di servizio è compreso, oltre al servizio di ruolo e al servizio pre-ruolo, anche quello determinato dalla continuità di servizio nella scuola di titolarità.

 

Il punteggio di continuità viene valutato con criteri differenti a seconda che riguardi la mobilità o la graduatoria interna di istituto. Nel primo caso (mobilità) è necessario aver maturato almeno un triennio continuativo nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto (posto comune o sostegno). Nel secondo caso (graduatoria interna di istituto) il punteggio si valuta dopo un solo anno di servizio nella scuola di titolarità In ambedue i casi non può essere conteggiato l’anno scolastico in corso.

 

Si ritiene importante, invece, ribadire, in relazione all’argomento “continuità”, alcuni aspetti che sono causa di dubbi e incertezze da parte dei docenti. Numerosi sono, infatti, i quesiti che arrivano alla redazione di OrizzonteScuola , ai quali riteniamo utile fornire risposte e chiarimenti

 

Nel conteggio del triennio di continuità è possibile considerare anche il servizio pre-ruolo svolto nella scuola di titolarità?

 

Il servizio pre-ruolo prestato nella scuola di titolarità non può essere considerato nella valutazione del punteggio di continuità in quanto si tratta di servizio svolto come docente a tempo determinato e, quindi, non ancora titolare nella scuola. Come stabilisce la tabella di valutazione, nel Titolo I lettera C), il punteggio spetta per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici, quindi per almeno un triennio, nella scuola di attuale titolarità. Ulteriore chiarimento viene fornito dalla nota 5) della tabella di valutazione, dove viene esplicitato che il punteggio deve essere attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

 

Il passaggio di cattedra nella stessa scuola di titolarità ha effetti sul punteggio di continuità?

 

Il passaggio di cattedra determina una modifica nella classe di concorso di titolarità del docente e, anche se questo movimento si verifica nella stessa scuola di titolarità (che rimane invariata), interrompe comunque la continuità, determinando la perdita del punteggio maturato.

 

Il trasferimento da posto comune a sostegno (o viceversa) nella stessa scuola di titolarità ha conseguenze sulla continuità ?

 

Come il passaggio di cattedra, anche il trasferimento da posto comune a sostegno (o viceversa), con titolarità invariata nella scuola, determina l’interruzione della continuità e la conseguente perdita del punteggio maturato nella scuola. La normativa, infatti, prevede che il servizio continuativo debba essere prestato oltre che nella scuola di titolarità, anche per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto (sostegno o posto comune)

 

L’anno di servizio svolto dal docente neo-immesso nella scuola che diventerà la sede di titolarità, può essere valutato per la continuità? 

 

L’anno di immissione in ruolo per il docente neo-immesso è su sede provvisoria, per cui, anche se il docente avrà come sede definitiva la scuola in cui ha svolto l’anno di prova, questo non può essere valutato nella continuità in quanto il docente non risulta ancora titolare nella scuola. La valutazione della continuità decorre, infatti, dall’anno scolastico in cui si acquisisce la titolarità, con la doverosa precisazione che risulta escluso dal computo il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina e si dovrà considerare come decorrenza quella dell’assegnazione della sede definitiva dove si è prestato effettivo servizio con decorrenza economica dell’immissione in ruolo

 

Il docente soprannumerario trasferito in altra scuola ha il diritto a conservare il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità?

 

Il diritto del docente soprannumerario a non perdere il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità, è valido se il docente presenta ogni anno, per un ottennio, domanda condizionata per il rientro nella scuola. Non condizionare la domanda significa presentare istanza di mobilità volontaria e ciò determina la perdita del diritto a conservare il punteggio di continuità maturato. Anche la domanda di mobilità per altra classe di concorso (passaggio di cattedra) o per altra tipologia di posto ( trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa) verso la scuola di precedente titolarità è una domanda volontaria e, se viene soddisfatta, causa la perdita della continuità maturata anche se il docente è “rientrato” nella scuola di precedente titolarità, ma per altra classe di concorso o diversa tipologia di posto, per sua scelta volontaria.

 

Quando si perde il punteggio di continuità maturato?

 

Il punteggio maturato si perde in seguito a mobilità volontaria, sia trasferimento che passaggio di cattedra o passaggio di ruolo. Il solo fatto di presentare domanda di mobilità non fa perdere il punteggio che verrà perso solo se la domanda risulterà soddisfatta e il docente otterrà il movimento richiesto. Il punteggio si perde, inoltre, in seguito ad assegnazione provvisoria, movimento che, insieme al trasferimento e al passaggio, determina l’interruzione della continuità, salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.