Ai fini ICI, le agevolazioni riconosciute sull’abitazione principale spettano anche in relazione a più unita’ catastali, ancorché le stesse costituiscano, nella sostanza, una sola unità abitativa. Il contribuente può validamente supportare la propria posizione attraverso la produzione di una perizia giurata da un tecnico, che attesti l’unicità delle singole particelle e l’idoneità delle stesse a rappresentare un’abitazione che possa fruire del beneficio. Quanto statuito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania con la sentenza 4030/09/16 con la quale ha annullato un avviso di accertamento emesso dal Comune di Catania.
Precedentemente, dall’esenzione per il versamento dell’I.C.I. per la prima casa erano espressamente escluse le unità immobiliari che sono definite di pregio, più in particolare le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Alla lettura del D.I. n° 93/2008 era sorto il dubbio interpretativo che riguardava le pertinenze dell’abitazione principale ed in particolare, se l’esenzione I.C.I. si estendesse anche alle (es.) cantine, autorimesse, tettoie ed altri immobili pertinenziali alla casa principale.
L’esenzione dell’I.C.I. si applica anche a favore del coniuge separato, non assegnatario della casa che in sede di giudizio di separazione venga assegnata a titolo di abitazione all’altro coniuge, con il risultato che in tal caso il coniuge non assegnatario otterrà l’esenzione per due abitazioni, a condizione che i due immobili siano ubicati nel medesimo Comune.
Lato TASI, invece, a non pagare la Tasi sono anche gli immobili assimilati all’abitazione principale. I Comuni, con loro regolamenti, hanno assimilato le case non locate, appartenenti a anziani e disabili residenti in istituti di ricovero.
La legge, invece, ha assimilato all’abitazione principale (e pertanto non pagano Tasi) gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci a propria abitazione principale; gli alloggi sociali; la casa coniugale, assegnata dal giudice all’ex coniuge in sede di separazione o divorzio, anche se l’immobile è in comodato, mentre in caso di fabbricato utilizzato in locazione si applicano le regole ordinarie.
La Tasi non sarà più applicabile sull’abitazione principale non di lusso. E l’esenzione si estende anche a box, cantine e solai. Tuttavia, la Tasi è ancora dovuta sulle abitazioni principali considerate di lusso (accatastate come A1, A8, A9). Non dovrà più adempiere al versamento della Tasi neanche l’inquilino o l’occupante per la sua quota di pertinenza, a patto che l’immobile sia utilizzato come abitazione principale. Per gli immobili dati in comodato tra genitori e figli, la base imponibile Tasi (e Imu) è imponibile è ridotta del 50%.
A differenza dell’Imu, in caso di immobile locato o dato in comodato per oltre sei mesi nell’arco di un anno l’occupante è tenuto a versare una parte della Tasi, come stabilisce il Comune nel proprio regolamento. E che comunque sia compresa tra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo, la parte restante (70 – 90%) è pagata dal proprietario. Se per l’inquilino, o il comodante, l’immobile è l’abitazione principale, questi non dovrà pagare alcuna tassa.
Dal 2016 verrà applicata anche la riduzione del 25% delle aliquote deliberate dai Comuni per gli immobili affidati con un contratto di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa.