infortuni domesticiL’amministratore unico e l’RSPP non rispondono della caduta dal tetto di un lavoratore, se tutte le cautele possibili da adottare erano state puntualmente adottate. Secondo la Corte di Cassazione, sulla base della tendenza giurisprudenziale, il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponde dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

 

Il caso trattato riguarda un lavoratore caduto dal tetto da un’altezza di 6 metri. La sentenza della Corte, a favore dei due ricorrenti, sviluppa nei suoi contenuti una lunga serie di considerazioni, che dimostrano fino al parere conclusivo, che anche in presenza di dichiarazioni controverse fra i vari soggetti coinvolti (sentiti), per poter condannare dei soggetti, si deve presupporre la certezza della colpevolezza.

 

Nella sostanza non è possibile rimproverare alcunché ai due odierni imputati (ricorrenti) avendo gli stessi messo a disposizione di un lavoratore esperto in materia – lavorando da 5 anni in quella azienda e facendo tutti i giorni lavori (in altezza) analoghi – l’attrezzatura (l’elevatore) necessaria a fare il lavoro in sicurezza e facendogli effettuare un preventivo sopralluogo per verificare l’eventuale necessità di ulteriori strumenti. Lavoratore che nulla rappresentava sul punto e che, poi, in modo imprevisto ed imprevedibile, saliva sul tetto e camminava su delle lastre molto sottili che, in modo peraltro inevitabile e certo, cedevano facendolo cadere da un’altezza di circa 6/7 metri.

 

L’elettricista in questione, che peraltro era un soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro essendo stato egli stesso nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decidendo, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo.

 

Ebbene, che tipo di rimprovero può rivolgersi ad un datore di lavoro o a un responsabile aziendale per la sicurezza che ha dotato il dipendente, esperto e formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza, analogo a quello che egli era chiamato a compiere da cinque anni, rispetto a siffatto comportamento? Hanno potuto incolpevolmente il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza della impresa in questione fare affidamento sul fatto che un soggetto così esperto non ponesse in essere il comportamento che ha cagionato l’incidente?

 

Le risposte da dare a simili quesiti, ad avviso del Collegio, sono che nessun rimprovero può muoversi ad entrambi i ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi.

 

Soggetto (lavoratore) che ha posto in essere un comportamento che non era assolutamente prevedibile.

 

La Corte di legittimità ha anche ricordato, di come il sistema della normativa antinfortunistica, si sia lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

 

Strettamente connessa all’area di rischio che l’imprenditore è tenuto a dichiarare nel DVR, si sono, perciò, andati ad individuare i criteri che consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza.

 

Si è dunque affermato il concetto di comportamento “esorbitante”, diverso da quello “abnorme” del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell’ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l’attività svolta.

 

Le tendenze giurisprudenziali , sembra quindi, si dirigono verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori e il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

 

Questi princìpi si attagliano specificamente al caso oggetto di questa sentenza, essendo rimaste provate non solo la valutazione preventiva del rischio derivante dallo svolgimento in quota dei lavori (di sostituzione di alcuni faretti e di posizionamento dei fili), ma anche la concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell’infortunio, degli strumenti idonei ad effettuare tali tipi di lavoro in sicurezza.