Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza dal 1° del corrente mese e per il versamento dell’imposta di registro sugli stessi. L’imposta non è dovuta per le locazioni soggette ad IVA, ad eccezione di quelli strumentali (art. 17, c. 1 e 40 D.P.R. 131/1986 come modificato dall’art. 68 L. 342/2000; art. 35 comma 10 D.L. 223/2006).