garanzia giovaniOk dell’Inps al bonus rafforzato per chi assume dal 1 ° marzo al 31 dicembre 2016, con contratti a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) giovani Neet che stanno svolgendo o hanno già svolto tirocini avviati al 31 gennaio 2016. Il nuovo bonus fa parte del pro­gramma Garanzia giovani e interessa specificatamente i Neet, ossia i giovani che non lavorano (inoccupati, inattivi e/o disoccupati) e non frequen­tano alcun corso di istruzione o formazione. Il decreto eroga un incentivo sulle assunzioni effet­tuate dal 1 ° marzo al 31 di­cembre 2016, a condizione che il tirocinio oggetto della trasformazione in rapporto a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del program­ma Garanzia giovani e che il giovane che ha svolto ov­vero svolge il tirocinio, all’inizio del percorso, sia in condizione “Neet”.

 

L’importo dell’incentivo non è unico, ma determinato dalla classe di profilazione assegna­ta al giovane Neet nell’ambito della Garanzia giovani (oscilla da un minimo di 3mila euro sino a 12 mila euro se il giovane ha una qualifica molto elevata) e viene erogato in 12 quote mensili di pari importo. In caso di risolu­zione anticipata del rapporto di lavoro viene riconosciuto in misura proporzionata alla durata.

 

 

L’Inps ricorda che il bonus spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con apprendistato profes­sionalizzante, anche con una cooperativa di lavoro. L’assun­zione può avvenire anche a part­-time, purché con orario di lavoro non inferiore al 60% del normale. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può esse­re riconosciuto per un solo rap­porto: una volta concesso, non è possibile richiederlo per una nuova assunzione (dello stes­so lavoratore) effettuate dal medesimo o da altro datore di lavoro. Inoltre, il super bonus non spetta se, per lo stesso gio­vane, si è già fruito del bonus ordinario. Il bonus è fruibile in 12 quote mensili di pari importo, attraverso il con­guaglio con i contributi dovuti all’Inps (Uniemens). In caso diconclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

 

L’incentivo viene concesso dall’Inps in base all’ordine cronologico di pre­sentazione delle istanze, pre­via verifica della disponibilità di risorse. A tal fine, il datore di lavoro deve prima di tutto inoltrare una domanda di prenotazione, online, tramite la procedura «Gagi». Entro il giorno successivo, l’Inps comunicherà o meno l’accoglimento dell’istanza. In caso affermativo: a) entro i successivi sette giorni lavorativi, il datore di lavoro deve, se ancora non l’ha fatto, effettuare l’assunzione; b) entro i successivi quat­tordici giorni lavorativi deve comunicare, a pena di deca­denza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione del bonus. Chi abbia già fatto l’assun­zione, può già inoltrare la prima richiesta all’Inps.