Come stabilito dalla Legge di stabilità 2016, i contribuenti decaduti dalla rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15/10/2015 sono riammessi al pagamento rateale, limitatamente alle somme dovute a titolo di imposte dirette, qualora versino la prima delle rate scadute entro il 31/05/2016.
Sul punto, la recente CM 13/2016 ha specificato che:
– il beneficio riguarda le sole imposte dirette (IRPEF, IRES, addizionali, IRAP) e non anche altre tipologie di imposta (esempio: IVA), sebbene l’adesione avesse riguardato pure tale imposta;
– rientrano nella riammissione le sole dilazioni di istituti disciplinati dal DLgs.218/97, quindi accertamento con adesione, acquiescenza, adesione ai pvc e adesione agli inviti al contraddittorio;
– il contribuente, per essere ammesso al beneficio, deve pagare, scorporando quanto dovuto per l’IVA (a titolo di imposta, sanzioni e interessi), l’ultima rata, ovvero la rata il cui mancato pagamento ha dato origine alla decadenza, con le medesime modalità di pagamento de indicando in F24 gli stessi codici tributo, entro il prossimo 31/05/2016;
– per effetto della riammissione, viene meno la sanzione del 60% calcolata sui residui importi dovuti a titolo di imposta (eccezion fatta per l’IVA), e lo stesso dicasi, almeno in parte, per gli eventuali interessi di mora e da dilazione dei ruoli, mentre non vengono meno gli aggi di riscossione.
RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE | CARATTERISTICHE |
Tipologia dilazione | Accertamento con adesione, pvc, invito a comparire acquiescenza |
Tipologia di imposta | Imposte dirette |
decadenza da pregressa dilazione | Nei 36 mesi antecedenti il 15/10/2015 |
Ripresa del pagamento delle rate | Dal 31/05/2016 |
Effetti | NO a nuove azioni esecutive |
Possibilità di proroga | NO |
Decadenza | Mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive |