Partendo dalla tipologia di investitore, con il provvedimento del 20 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate individua le strutture competenti a trattare le istanze di interpello sui nuovi investimenti e a verificare la corretta applicazione delle risposte date. Fornite, dunque, basilari indicazioni per rendere fluida ed efficiente l’azione degli uffici.
Un’azione spronata dal “decreto internazionalizzazione” (Dlgs 147/2015) che, tra gli altri incentivi in materia di aiuti alle imprese, ha previsto un nuovo tipo di interpello (articolo 2), per garantire alle aziende, sia nazionali sia estere, intenzionate a effettuare investimenti in Italia, un’assistenza fiscale a tutto campo. In estrema sintesi, il contribuente descrive preventivamente il proprio piano all’Agenzia, nel quale racconta l’ammontare dell’investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, oltre all’incremento occupazionale, e prospetta il trattamento fiscale che ritiene applicabile (articolo 3, Dm 29 aprile 2016). L’Agenzia lo valuta ed entro 120 giorni risponde, comunicando la sua decisione.
In generale, le istanze vanno presentate, in carta libera, allo specifico ufficio Interpelli nuovi investimenti delle direzione centrale Normativa, con raccomandata a/r, tramite consegna diretta all’ufficio o attraverso posta elettronica certificata. Se, invece, a inoltrare l’interpello è un investitore già ammesso al regime di adempimento collaborativo e, pertanto, interlocutore della direzione centrale Accertamento, il naturale ufficio a cui presentare l’istanza sarà appunto quello competente all’interno della stessa direzione Accertamento.
Nel provvedimento è preso in considerazione anche il caso in cui gli investimenti oggetto di interpello siano stati realizzati da gruppi societari; in queste ipotesi, anche quando uno o più appartenenti al gruppo abbiano avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo, l’istanza sarà all’attenzione della dc Normativa.
Saranno, dunque, queste due direzioni a occuparsi della valutazione delle domande, anche avvalendosi, qualora fossero necessari accessi o incontri chiarificatori, delle proprie ramificazioni sul territorio, tenendo conto della sede di svolgimento dell’impresa o della stabile organizzazione interessate dall’istruttoria.
Conclusa questa fase e “spedita” la risposta, l’Agenzia deve verificare la corretta applicazione dei contenuti di quest’ultima. L’ufficio deputato a farlo dipende dal volume d’affari, ricavi o compensi del contribuente: sotto i 100mila euro è la direzione provinciale nel cui territorio di competenza ha domicilio fiscale l’interpellante, da 100mila in su il controllo è nelle mani dell’ufficio Grandi contribuenti o dell’ufficio Controlli fiscali della relativa direzione regionale delle Entrate. Anche nello stadio di verifica, l’ufficio che deve controllare il rispetto di quanto scritto nella risposta resa è diverso quando il destinatario ha già avuto accesso all’adempimento collaborativo: in questo caso la palla passa alla direzione centrale Accertamento, ufficio Cooperative compliance.
Conclusa questa fase e “spedita” la risposta, l’Agenzia deve verificare la corretta applicazione dei contenuti di quest’ultima. L’ufficio deputato a farlo dipende dal volume d’affari, ricavi o compensi del contribuente: sotto i 100mila euro è la direzione provinciale nel cui territorio di competenza ha domicilio fiscale l’interpellante, da 100mila in su il controllo è nelle mani dell’ufficio Grandi contribuenti o di quello Controlli fiscali della relativa direzione regionale delle Entrate. Anche nello stadio di verifica, l’ufficio che deve controllare il rispetto di quanto scritto nella risposta resa è diverso quando il destinatario ha già avuto accesso all’adempimento collaborativo: in questo caso la palla passa alla direzione centrale Accertamento, ufficio cooperative Compliance.