Il 12 maggio scorso è stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP).
Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all’articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5:
a) i bilanci di previsione, compresi gli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3, lettere da a) a h), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 9 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
b) i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall’articolo 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 4 modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
c) le variazioni al proprio bilancio di previsione, secondo lo schema di cui agli allegati n. 8/1 e 8/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;
d) i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
e) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.
Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali che adottano la contabilità economico patrimoniale, ed i loro organismi strumentali, trasmettono alla BDAP, secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5:
a) il budget economico, compreso il prospetto relativo alla ripartizione delle previsioni dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all’allegato n. 15 al decreto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;
b) il bilancio di esercizio, compreso il prospetto relativo alla ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all’allegato n. 15 al decreto del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
Gli organismi strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale delle regioni, delle province autonome, degli enti locali, e dei loro enti strumentali, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, quali le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli enti trasmettono alla BDAP i dati contabili entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, a decorrere da quello relativo all’esercizio 2017. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bilancio di previsione 2016 è trasmesso entro 30 giorni a decorrere dal 1 dicembre 2016.
Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, e gli enti strumentali delle regioni, se il rendiconto della gestione non è approvato entro i termini previsti dall’articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, entro i 30 giorni successivi, trasmettono anche i dati contabili relativi allo schema di rendiconto approvato dalla Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di preconsuntivo.
In allegato il testo completo del Decreto.