trasparenza 7Gli obblighi di trasparenza non riguardano solo le pubbliche amministrazioni. Tali doveri, tuttavia, non riguardano solo le pubbliche amministrazioni, ma interessano anche ad una platea più ampia; le nuove regole, infatti, coinvolgono anche gli ordini professionali, gli enti pubblici economici, le società controllate dalla p.a. e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato in cui la p.a. abbia un peso maggioritario nei finanziamenti e negli organi di controllo.

 

D’ora in poi, quindi, tutti i professionisti iscritti agli Ordini sono soggetti ai principi dell’anticorruzione e ai relativi obblighi sui principi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e di incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013).

 

Secondo l’ANAC però nell’ordinamento non sono state riscontrate norme che li possano escludere. A dar credito all’interpretazione dell’ANAC anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 21226/2001 che, con riferimento agli ordini professionali, ha stabilito che:

 

“la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell’ente”.

 

Le società controllate dalla Pa (con l’eccezione per le quotate) e quelle in amministrazione straordinaria dovranno far conoscere, entro 30 giorni dall’incarico, i compensi riconosciuti a consulenti, collaboratori e titolari di incarichi professionali: per i due anni successivi all’incarico questi dati dovranno rimanere pubblici insieme al curriculum del professionista e alla procedura seguita per sceglierlo.